Pubblichiamo le risposte alle domande più frequenti che vengono poste al nostro servizio di consulenza dopo la sentenza della CGUE sul precariato. AGGIORNAMENTO IN PROGRESS
D: La sentenza della Corte di Giustizia europea permette a tutti di essere assunti automaticamente a tempo indeterminato e/o di ottenere un risarcimento economico?
R: No. La sentenza assume importanza decisiva in quanto certifica che l’Italia ha abusato della reiterazione di contratti a tempo determinato del personale scolastico senza che siano stati previsti meccanismi di tutela dei lavoratori. Per ottenere la stabilizzazione e/o il risarcimento economico è però indispensabile adire il giudice nazionale con una causa individuale.
D: Chi non ha presentato ricorso prima della sentenza del 26 novembre può farlo adesso?
R: Sì.
D: Come posso aderire al ricorso Anief per la stabilizzazione?
R: Le adesioni si fanno dal portale Anief, previa registrazione, da QUESTO LINK. N.B.: è necessario scegliere il ricorso in base alla propria situazione di ABILITATI INSERITI IN GAE oppure di ABILITATI NON INSERITI IN GAE.
D: È vero che la sentenza Ue riguarda soltanto i docenti che sono stati impiegati su posto vacante fino al 31 agosto e, quindi, su organico di diritto?
R: No, non è vero. In realtà la distinzione tra contratti con durata al 30 giugno e contratti fino al 31 agosto, così come la distinzione tra organico di fatto e organico di diritto, è frutto di una mera finzione. Per ammissione dello stesso Governo, infatti, il così detto ‘organico di fatto’, in relazione al quale si stipulano contratti fino al 30 giugno, è un contingente ‘parallelo’ di docenti che soddisfa il fabbisogno concreto e che fotografa la situazione reale della scuola. Ciò che davvero conta, al fine di far accertare dai Giudici l’abuso del precariato scolastico, è la dimostrazione che il contratto non è stato stipulato per ragioni sostitutive, cioè che non è stato giustificato dall’esigenza di supplire alla temporanea assenza di un titolare”. L’istanza di accesso agli atti serve proprio per fornire ai giudici tale dimostrazione.
D: Come faccio a sapere se i miei contratti al 30 giugno sono stati stipulati su posto vacante e disponibile?
R: Durante la procedura on line di adesione al ricorso, tra i vari documenti ti verrà fornito un apposito modello di istanza di accesso agli atti che permetterà di accertare la natura dei posti.
D: Può aderire chi raggiunge i 36 mesi di servizio su posto vacante e disponibile con uno o più contratti stipulati prima del conseguimento dell’abilitazione?
R: Sì.
D: Può aderire chi ha uno o più contratti su spezzone orario su posto vacante e disponibile?
R: Sì.
D: I 36 mesi di servizio su posto vacante e disponibile devono essere consecutivi?
R: Non è necessario, possono essere totalizzati sia con contratti consecutivi che con contratti non consecutivi.
D: Può aderire chi è in 3a fascia GI e, pertanto, privo di abilitazione?
R: Si. La categoria di riferimento è quella dei precari non inseriti in Gae ed è possibile aderire da QUESTO LINK.
D: Può aderire chi non ha 36 mesi di servizio ma tre contratti al 30 giugno su posto vacante e disponibile?
R: No, requisito essenziale per avviare il contenzioso è il superamento dei 36 mesi di servizio in forza di contratti stipulati su posti vacanti. Pertanto sono necessari almeno 4 contratti, di cui l’ultimo anche in corso di svolgimento, purché il totale dei mesi di effettivo servizio sia pari ad almeno 36 mesi.
D: Può aderire chi ha totalizzato almeno 36 mesi su posto vacante e disponibile per IRC?
R: Sì.
D: Può aderire chi ha totalizzato 36 mesi sommando varie supplenze brevi?
No, le supplenze brevi sono assegnate in sostituzione di personale titolare assente e, quindi, non su posti vacanti e disponibili.
D: Può aderire chi è abilitato ma non è inserito in GaE?
R: Sì.
FAQ DEL 30/11/14 - D: È possibile aderire al ricorso stabilizzazione anche se alcuni mesi di servizio sono stati svolti con contratti all'avente diritto su posto vacante e disponibile?
R: Sì.
FAQ DEL 30/11/14 - D: È possibile utilizzare il servizio prestato nella scuola privata/paritaria per aderire al ricorso stabilizzazione?
R: No, i 36 mesi di servizio su posto vacante e disponibile devono essere stati prestati in scuola statale.
FAQ del 02/11/14 - D: È possibile utilizzare il servizio prestato nei Licei Musicali statali sui posti di "Esecuzione e Interpretazione”, “Laboratorio di Musica d’Insieme” e “Tecnologie musicali" per aderire al ricorso Anief per la stabilizzazione?
R: Sì. A distanza di 5 anni dall’avvio dei Licei Musicali (Dpr 89/2010), nonostante non siano ancora state definite le classi di concorso/cattedre delle discipline "Esecuzione e Interpretazione”, “Laboratorio di Musica d’Insieme” e “Tecnologie musicali” (fatta eccezione per "Storia della Musica", classe di concorso A031), tali posti sono da considerarsi logicamente di "organico di diritto" e non "di fatto", quindi rappresentano effettivamente cattedre vacanti e disponibili. L’"organico di diritto" in servizio presso i Licei Musicali statali, anche se talvolta erroneamente viene trattato come “organico di fatto” con contratti fino al 30 giugno, è un contingente “parallelo" di docenti che soddisfa il fabbisogno concreto e che fotografa la situazione reale della scuola. Ciò che conta, al fine di far accertare dai Giudici l’abuso del precariato scolastico, è dimostrare che i contratti stipulati presso i Licei Musicali non sono stati stipulati per ragioni sostitutive, ovvero non sono stati giustificati dall’esigenza di supplire alla temporanea assenza di un titolare.
FAQ del 02/12/2012 - D: È possibile ricorrere se uno o più anni di contratto sono stati prestati su sostegno senza titolo di specializzazione ma con il possesso di abilitazione nella disciplina curricolare?
R: Sì.
FAQ del 02/12/2012 - D: È possibile ricorrere se ho prestato parte del servizio come docente su posti vacanti e disponibili in una classe di concorso e parte in un’altra?
R: Sì se si tratta di classi di concorso del medesimo grado scolastico o su gradi diversi del medesimo ordine: ad es. parte su A052 e parte su A051 oppure parte in scuola primaria e parte in scuola dell’infanzia oppure parte su A050 e parte su A043. No, invece, se prestato su ordini diversi di scuola: ad es. parte in scuola primaria e parte in scuola secondaria di I o II grado.
FAQ del 02/12/2012 - D: È possibile ricorrere se ho prestato parte del servizio come Ata su posti vacanti e disponibili in un profilo professionale (ad es. collaboratore scolastico) e parte in un altro (ad es. assistente amministrativo)?
R: No.
FAQ del 02/12/2012 - D: È possibile ricorrere se ho prestato parte del servizio su posti vacanti e disponibili come Ata e parte come docente?
R: No.