L’USR Emilia Romagna doveva attivare la cattedra direttamente in Organico di Diritto perché ricorrevano tutti i presupposti di legge a tale attivazione consentendo, così, al docente richiedente di ottenere il definitivo trasferimento nella sede di interesse. Questo quanto emerge dalla sentenza ottenuta grazie alla perizia dell’Avv. Tiziana Sponga presso il Tribunale Amministrativo emiliano con la dichiarazione di nullità degli atti che istituivano la cattedra in organico di fatto e la condanna delle amministrazioni scolastiche responsabili al pagamento delle spese di giudizio.
Dai documenti prodotti dall’Avv. Sponga, infatti, risultavano evidenti tutti i presupposti di legge perché l’USR Emilia Romagna, Ambito Territoriale di Forlì-Cesena, dichiarasse l’esistenza di un’ulteriore cattedra di Strumento Musicale (nello specifico di Chitarra) presso la sede di servizio richiesta dal nostro iscritto ai fini del trasferimento; l’attivazione erronea della stessa solo in organico di fatto aveva, invece, reso impossibile l’accoglimento della domanda di trasferimento dell’interessato ledendo, così, il suo giusto diritto alla mobilità territoriale. La sentenza riconosce, infatti, che le richieste di iscrizione nella scuola d’interesse erano già “in numero sufficiente” proprio per l’insegnamento di strumento, e anche “conseguenti le richieste di attivazione delle cattedre nell’organico di diritto da parte dalle due scuole”. Incomprensibile, e dunque illegittima, la mancata attivazione della cattedra in O.D. nonostante “la ricorrenza di tali presupposti normativi per l’attivazione è stata incontestatamente ribadita nel corso della discussione orale senza opposizioni del difensore pubblico”.
Pertanto, il TAR Emilia Romagna, in accoglimento del ricorso patrocinato dal legale Anief ha dichiarato “annullati gli impugnati decreti dell’Ambito territoriale di Forlì-Cesena nella parte in cui non prevedono l’istituzione, nell’organico di diritto degli istituti richiedenti, della cattedra di chitarra” e, “in via derivata, va annullato il diniego di trasferimento, motivato da tale mancata istituzione, affinché sia riesaminata la domanda del ricorrente alla luce della nuova situazione”.
Vittoria piena per l’Anief, dunque, che anche nella tutela delle singole problematiche dei propri iscritti ha dimostrato, come sempre, di saper agire correttamente in tribunale e di saper imporre al MIUR il pieno rispetto della normativa.