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Stabilizzazione: i precari senza contratto possono ricorrere entro il 31 dicembre 2011

Riaperti con il mille-proroghe i termini per ricorrere con l’Anief insieme agli altri 8.000 ricorrenti. Irrilevante la decisione del giudice di appello di Firenze. Rispettata la Costituzione. La parola finale spetterà alle Sezioni Unite della Cassazione e, soprattutto, alla Corte europea di Strasburgo. 

Nel maxi-emendamento 1.900 del Governo al ddl mille-proroghe viene recepito l’emendamento proposto dal Pd (sen. Passoni) - dopo la denuncia dell’Anief di sollevare questione di legittimità costituzionale - che proroga al 31 dicembre 2011 i termini di interruzione del 24 gennaio scorso, per comunicare al datore di lavoro (l’amministrazione) la volontà di ricorrere avverso le procedure di licenziamento (del contratto a t. d.) previste dalla normativa vigente, nel caso in cui siano trascorsi più di 60 giorni dal termine del contratto stesso.

Avevamo già avvertito i precari di porre particolare attenzione nell’affidare la propria pratica legale a sindacati che fino a ieri erano rimasti inerti rispetto alla normativa comunitaria. Gli stessi rilievi dei giudici di appello della corte territoriale di Firenze - che hanno sospeso la sentenza del giudice di Siena perché in contrasto con l’articolo 97 della Costituzione - sarebbero stati facilmente superabili se si fosse compreso come, ad esempio per il personale docente, tutti hanno superato un esame di stato (l’abilitazione), avente valore di procedura concorsuale, ai sensi della legislazione vigente. D’altronde, la stessa Suprema corte, già con la sentenza n. 14350/10 ha richiamato l’interesse dei ricorrenti a questi diritti soggettivi, mentre proprio in questi giorni si discutono interessanti convegni presso il palazzo della Corte di Cassazione sull’incidenza della giurisprudenza delle corti europee sull’ordinamento italiano e sulla prova dichiarativa: scenari europei, nuove prassi applicative, sanzioni processuali.

Non rimane soltanto che ricorrere e reclamare giustizia, perché finalmente la direttiva europea 1999/70/CE che l’avvocatura dello Stato italiano dichiara a Bruxelles di rispettare anche nel pubblico impiego, sia recepita nei rapporti dei lavoratori precari con l’amministrazione scolastica.

Chi ha tre anni di supplenza annuali anche non continuativi deve essere stabilizzato. Chi ha una supplenza su un posto vacante e disponibile deve essere pagato per 12 mesi. Chi è precario deve avere garantito gli scatti biennali di anzianità. Chi viola queste regole semplice deve pagare un congruo risarcimento danni e porre termine a questo atteggiamento che mortifica la professionalità di migliaia di lavoratori docenti e ata.

Per approfondimenti

Le istruzioni per ricorrere