Rimane bloccato il valore giuridico di progressione nella carriera per il 2010-2013. Prorogata la pre-adesione ai ricorsi ANIEF presso il giudice del lavoro.
Come è stato richiamato nell’ultimo numero di Tuttoscuola “alla fine della carriera il personale scolastico avrà 40 anni utili a pensione con una posizione stipendiale corrispondente solamente a 37 anni” e ciò per effetto della norma di legge (art. 9, c. 23, l. 122/2010) che espressamente vieta per il triennio 2010-2013 la firma di un contratto collettivo nazionale di lavoro e la progressione di carriera, violando ben 6 articoli della Costituzione. A dispetto di quanto dichiarato da altre OO. SS., per l’ANIEF è evidente che il nuovo decreto interministeriale, qualora sia certificata la relativa copertura finanziaria, potrà sì disporre nei cedolini dei docenti e ata gli euro dovuti all’anzianità di carriera maturata ma a condizione che non siano valutabili nella ricostruzione di carriera valida per il calcolo dei contributi versati per la pensione. Poiché, nel frattempo l’art. 22 della l. 183/2010 è intervenuta sulla tempistica relativa all’impugnativa dei contratti di lavoro, l’ANIEF proroga la data di pre-adesione ai ricorsi nominali al giudice del lavoro per sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma impugnata.