Cerca di intimorire i propri ds minacciandoli di recare un danno all'erario qualora dovessero farsi sostituire in toto dai proprio vicari. Anief-Confedir: se le cose stanno così, lasciando le scuole senza responsabile per medi e lunghi periodi, è l'Usr Piemonte a commettere reato per induzione all'interruzione di pubblico servizio!
Piuttosto che stare attenti a un presunto danno erariale, cagionato da quei dirigenti scolastici che anche per medi e lunghi periodi di assenza nominano un vicario con compiti generali di sostituzione, l'Usr del Piemonte farebbe bene a non invitare gli stessi dirigenti scolastici a non commettere reati penalmente rilevanti, come l'interruzione di servizio pubblico: è questa la risposta dell'Anief alla Nota n. 7074, attraverso cui l'Ufficio scolastico piemontese, a seguito di una ricostruzione normativa parziale, comunica che "ai collaboratori non può essere liquidato e pagato alcun compenso/indennità per lo svolgimento di funzioni superiori o vicarie, né certificata alcuna quantificazione di somme a tale titolo, fermo restando il compenso previsto dall’art. 88 comma 2 lettera f) del CCNL 29/11/2007 nell’ambito del Fondo d’Istituto". E conclude asserendo che "l'eventuale nomina del vicario con compiti generali di sostituzione del dirigente scolastico potrebbe comportare rivendicazioni economiche dalle quali potrebbero scaturire conseguenze sul piano della responsabilità erariale del dirigente scolastico".
Secondo l'Anief è illegittima la pretesa dell'Usr del Piemonte: il docente vicario o reggente, infatti, dal momento in cui prende in carico un istituto scolastico per un periodo superiore a 15 giorni, per motivazioni svariate, che possono andare dalla sostituzione del ds perché questi è in malattia o è stato nominato presidente di commissione agli esami di maturità, assume a tutti gli effetti una funzione dirigenziale. E non più da docente.
Quindi dire che la sostituzione è limitata solo ad una parte delle funzioni, non in toto, come asserisce l'Usr piemontese, significa commettere reato. Perché, in tal caso, significa incorrere nelle sanzioni previste dallo Stato per coloro che abbandonano il proprio posto di lavoro senza costituire le condizioni perché il servizio sia assicurato.
Peraltro, si tratta di una posizione che non sostiene solo l'Anief, ma che negli ultimi mesi condividono diversi Tribunali del lavoro. Come quello di Frosinone, che solo pochi giorni fa ha condannato il Ministero dell’Istruzione perché si era opposto ad un decreto ingiuntivo dello stesso Tribunale laziale, a seguito di istanza presentata da un docente: i giudici del lavoro hanno reputato infondati e privi di pregio giuridico i motivi di opposizione sostenuti dall'Avvocatura dello Stato. Secondo il Tribunale ciociaro rimane, invece, pienamente in vigore quanto introdotto dall’art. 69 del Ccnl 1994/1997, confermato in tutti i successivi Ccnl: il sostituto del Ds deve percepire un adeguato compenso per l’assolvimento di compiti e responsabilità superiori a quelle per cui è stato assunto.
Vogliamo sperare che l'Usr del Piemonte abbia confuso quanto stabilito dal legislatore: il riferimento all'art. 14, comma 22, del DL n. 95, la cosiddetta spending review, convertito nella Legge 135/2012, non ha alcun collegamento con le funzioni vicarie del dirigente. Quella norma, citata dallo stesso Usr, si riferisce solo ai collaboratori (questi sì che vanno remunerati per le loro attività extra esclusivamente dal Fondo d'istituto). Ma si tratta di docenti che hanno altri compiti, non certo quelli di sostituire il dirigente assente.
"Al sindacato e ai tribunali interpellati - commenta Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir - risulta evidente che qualsiasi ufficio pubblico non può rimanere operativo in tutte le sue funzioni senza la presenza del dirigente facente funzione. Nel caso della scuola diventa lampante questa situazione, in primis quando questa è stata accorpata ad un'altra e il ds è uno solo. Oppure quando il dirigente è costretto a ricorrere alla malattia per lunghi periodi. Per questi motivi - conclude Pacifico - cercare di intimorire i ds piemontesi citando improbabili danni erariali non può avere alcun effetto. E se in qualche caso vi riuscirà, il sindacato è pronto ad intervenire".
Tutti i docenti che negli ultimi tre anni hanno svolto attività di vicario del ds e che ancora non si sono avvalsi della possibilità di presentare ricorso, avviando un’azione legale al giudice del lavoro per recuperare le somme spettanti, possono chiedere assistenza all’Anief inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Riceveranno le istruzioni operative per procedere alla richiesta di un loro diritto non riconosciuto: l’obiettivo è recuperare fino a 10mila euro l'anno.