Anief offre agli iscritti quota 96 che intendono presentare domanda per il 2013 il modello cartaceo sostitutivo e il patrocinio gratuito per il ricorso alla Corte dei Conti del Lazio. Scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Analogamente, dopo la sentenza del CdS può ricorrere anche chi ha presentato domanda per il 2012, anche se ex-ricorrente al Tar Lazio con altri sindacati o legali. Scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Anief riprende ancora una volta la sua crociata per garantire la parità di trattamento tra il personale della scuola e il restante del pubblico impiego, in materia di pensionamento con i vecchi requisiti maturati entro il 31 dicembre 2011. Anche per l’anno 2013, infatti, l’amministrazione scolastica e l’INPS continuano a ignorare il diritto al pensionamento del personale che il 1° settembre 2011 aveva iniziato l’ultimo anno di servizio maturando l’aspettativa per la pensione prima dell’approvazione della riforma Fornero.
A ciò si aggiunge una nuova palese discriminazione, nata dalla discrezionalità del Miur sul collocamento a riposo dello stesso personale a cui ha negato la domanda di pensionamento, se sovrannumerario e non utilizzato per l’anno 2013-2014, come previsto dall’art. 14 comma 20-bis, della legge 135/12.
Per Anief, la circolare MIUR n. 98 del 20 dicembre 2012 prot. n. AOODGPER 9733 avente per oggetto “D.M. n 97 del 20 dicembre 2012” è illegittima nella parte in cui vieta al personale della quota 96 il diritto ad andare in pensione. Pertanto, vista l’impossibilità di compilare on-line la domanda stessa, Anief mette a disposizione di tutti i suoi iscritti un modello sostitutivo cartaceo da inviare per posta raccomandata. Successivamente invierà le istruzioni operative per ricorrere gratuitamente alla Corte dei conti del Lazio, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6641 del 21.12.2012.
Si ricorda che per aderire al ricorso, il personale del comparto scuola deve comunque inviare la domanda di pensionamento all’amministrazione e all’ente previdenziale, per raccomandata A/R o brevi manu con ricevuta di consegna, avendo cura di conservare tutta la documentazione.
Per ricevere il modello sostitutivo cartaceo, bisogna compilare la scheda dati e inviarla per e-mail come allegato a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Il personale quota 96 che ha già presentato domanda entro il 31 marzo 2012, anche qualora abbia presentato un ricorso al giudice del lavoro o al Tar con altri sindacati o legali, non deve rifare quest’anno la domanda di pensionamento. La domanda presentata l’anno scorso, infatti, è sufficiente per dimostrare il petitum nel ricorso. Se non è tra i ricorrenti che hanno già inviato il ricorso alle Corte dei conti competente per regione patrocinato gratuitamente dai legali Anief durante il 2012, allora può chiedere di avere lo stesso patrocinio gratuito per riassumere/presentare il ricorso alla Corte dei conti del Lazio, inviando la scheda dati a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Si ricorda che è possibile iscriversi all’Anief, compilando e spedendo il modello di delega sindacale per raccomandata all’Anief, Corso P. Pisani n. 254 - Palermo.
Per ulteriori informazioni, anche in merito alla compilazione della domanda per tutti gli interessati, dal 14 gennaio sarà possibile contattare la segreteria nazionale (Tel. 091 6598362 - Fax 091 6455845 – e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) oppure rivolgersi allo sportello territoriale Anief più vicino.
La deroga introdotta dalla spending review
“20-bis. Il personale docente di cui al comma 17, alinea, che per l'anno scolastico 2013-2014 non sia proficuamente utilizzabile a seguito dell'espletamento delle operazioni ai sensi del medesimo comma 17, lettere a), b) e c), puo' essere collocato in quiescenza dal 1 settembre 2013 nel caso in cui maturi i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2012 in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2), del presente decreto”.