Per l’ANIEF si deve prorogare il contratto dei supplenti a t. d. da giugno a luglio agosto nelle attività di recupero debiti e scrutini come avviene per gli scrutini di giugno.
Secondo l’ANIEF, nei casi di operazioni suppletive di scrutinio necessarie nelle scuole secondarie di 2° grado nei mesi di luglio o agosto al termine dei corsi di recupero dei debiti formativi, l’eventuale contratto del supplente originariamente previsto fino al termine delle lezioni deve essere prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare il supplente medesimo.
Tale interpretazione, in contrasto con quanto richiamato nella nota 8556 del 10 giugno 2009, è avvalorata da quanto previsto nella nota 10327 del 18 giugno 2008 che, nel richiamare il c. 1, art 37 del CCLN vigente, ritiene tale disposto “estensibile, ovviamente, alla generalità del personale docente supplente temporaneo in servizio sino al termine delle lezioni che abbia l’incombenza della partecipazione agli scrutini e alle valutazioni finali”. A nulla giova, la precisazione del MIUR con nota 9038 del 17 giugno 2009 che limita a solo suddetto personale l’estensione del contratto.
Di fatto, un docente con un contratto al termine della lezioni ha diritto alla proroga del suo contratto soltanto fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi da quelli di maturità) del mese di giugno o anche di recupero di debito formativo nel mese di luglio o di agosto, cui ha titolo a partecipare il supplente medesimo.
L’interpretazione fornita dalla nota 5986 è evidentemente illegittima, incoerente e irrazionale e non può essere avvallata dal MIUR soltanto per esigenze di cassa. D’altronde, è chiaro che si ricorre a questi espedienti soltanto per risparmiare e calpestare i diritti contrattuali del personale supplente a tempo determinato. Pertanto, il sindacato ANIEF è pronto a proporre le conciliazioni presso gli uffici del lavoro e ad assistere il personale docente interessato a rivendicare la proroga del contratto non soltanto per i giorni utili delle attività previste a luglio o ad agosto o anche nel solo giugno, ma da quando il docente ha interrotto il suo precedente contratto al termine delle lezioni, perché la continuità didattica non può essere invocata o sospesa a giorni alterni. I docenti interessati devono contattare la segreteria professionale per recuperare il/i mancati mesi di stipendio percepito/i.