Il Tar del Lazio e il Tribunale del Lavoro di Trani si esprimono sulla stessa lunghezza d’onda: l’insegnante andava collocato nella terza fascia, già dalla prima pubblicazione delle graduatorie del 2014 e in base all'effettivo punteggio posseduto. Si dà, così, sempre più credito alla denuncia dell’Anief sulla convinzione che da anni i supplenti siano gestiti e graduati con liste d’attesa sbagliate e da rifare. Per il giudice di Trani un’interpretazione come quella fornita e applicata dal Ministero si pone in netto contrasto col principio meritocratico affermato dalla Consulta (il D. M. 235/2014) e non può che essere ritenuto incostituzionale per violazione dell'art. 3 della Carta costituzionale. L’accesso ai pubblici uffici va garantito a tutti coloro che ne hanno titolo, indipendentemente dal momento in cui l’hanno conseguito. Partono i ricorsi Anief in tutta Italia per ottenere il recupero del ruolo o della supplenza mancata a causa dell'inserimento in quarta Fascia.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): per noi era una situazione palese e l'abbiamo denunciata sin dalla sua creazione. Il Miur non poteva distinguere le Graduatorie a esaurimento e porre in posizione deteriore la cosiddetta ‘fascia aggiuntiva’, docenti aventi maggior punteggio rispetto ad altri che, pur con un punteggio inferiore, sono stati collocati in terza fascia. Per questo procederemo con specifici ricorsi, per ristabilire la legalità attraverso il tribunale: i docenti collocati in quella fascia hanno ora diritto all'immissione in ruolo retroattiva in base al merito. Un motivo in più per aggiornare le GaE sin da subito, assieme alle graduatorie d’istituto, anziché attendere un altro anno.
La quarta fascia delle Graduatorie a esaurimento per i docenti abilitati non si doveva fare: dopo che a dirlo era stato il Tar del Lazio, con una la prima sentenza emessa nei giorni scorsi, a dichiararne l'illegittimità è ora anche il Tribunale del Lavoro di Trani, il quale ha accolto senza riserve la richiesta di un docente abilitato, inserito dal Miur in tale fascia artificiosa: per il giudice, l’insegnante andava collocato nella terza fascia già dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie del 2014 e in base all'effettivo punteggio posseduto. Si dà, dunque, sempre più credito alla denuncia dell’Anief sulla convinzione che da anni i supplenti della scuola siano gestiti e graduati attraverso liste d’attesa “sbagliate e da rifare”.
Nella sentenza, il giudice spiega che il Decreto Ministeriale 235/2014 è illegittimo perché viola il principio fondamentale del rispetto del merito nelle Graduatorie ad esaurimento. Ne consegue che l'aggiornamento delle GaE di tre anni fa, utile per il triennio 2014/2017, doveva prevedere che i docenti collocati in quarta Fascia avrebbero avuto diritto a essere correttamente inseriti nella fascia precedente. Difatti, una volta acquisito il requisito di ammissione nelle Graduatorie d'interesse, come già confermato dal TAR del Lazio, “l’unico criterio di graduazione – riporta la sentenza - è quello che discende dalla valutazione dei titoli al fine di individuare i più capaci e meritevoli, non essendo il momento di conseguimento dei requisiti di ammissione utile a individuare i soggetti più capaci e meritevoli”.
Il Tribunale del Lavoro di Trani si è espresso sulla stessa lunghezza d’onda, ricordando anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2011 ottenuta dall'Anief, ribadisce che “un’interpretazione come quella fornita e applicata dal Ministero si pone in netto contrasto col principio meritocratico affermato dalla Consulta e non può che essere ritenuto incostituzionale per violazione dell'art. 3 della Carta”. Pertanto, la collocazione in quarta fascia risulta a tutti gli effetti un atto autoritativo senza rispetto per i canoni costituzionali.
Ricordiamo che anche per il Tar del Lazio, poiché “i requisiti per accedere all’insegnamento sono costituiti soltanto dal titolo di studio specificatamente richiesto e dal titolo di abilitazione allo specifico insegnamento, avendo il possesso di ogni altro titolo soltanto valore al fine di determinare il maggiore o minor merito, è evidente che la collocazione dei soggetti che hanno conseguito i requisiti di accesso successivamente, in posizione comunque deteriore, quali che siano i titoli valutati, rispetto ai soggetti che li hanno conseguito precedentemente, viola il principio costituzionale che garantisce l’accesso ai pubblici uffici a tutti coloro che ne hanno titolo, indipendentemente dal momento in cui l’hanno conseguito”. Di conseguenza, “non si poteva distinguere la graduatoria in fasce”.
“L'illegittimità della collocazione in quarta Fascia – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - era palese e noi l'abbiamo denunciata sin dalla sua creazione. Il Miur non poteva distinguere le Graduatorie a esaurimento e porre in posizione deteriore, la cosiddetta ‘fascia aggiuntiva’, docenti aventi maggior punteggio rispetto ad altri che, pur con un punteggio inferiore, sono stati collocati in terza fascia. Abbiamo fatto notare all’amministrazione che i precetti costituzionali non possono essere aggirati. Ma non siamo stati ascoltati. Ora, procederemo con specifici ricorsi, per ristabilire la legalità attraverso il tribunale: i docenti collocati in quella fascia hanno diritto all'immissione in ruolo retroattiva in base al merito. Un motivo in più – conclude Pacifico – per aggiornare le GaE sin da subito, assieme alle graduatorie d’istituto, anziché attendere un altro anno”.
Il giovane sindacato ha avviato, quindi, specifici ricorsi rivolti ai docenti inseriti in nella quarta Fascia GaE che avrebbero ottenuto l'immissione in ruolo o una supplenza migliorativa se correttamente collocati in terza Fascia. Per ulteriori informazioni e aderire al ricorso clicca qui
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