Sentenza esemplare di pieno accoglimento quella ottenuta dall'ANIEF presso il Tribunale del Lavoro di Siena in cui viene ribadito il diritto, per i docenti pluriabilitati, allo spostamento del bonus premiale SSIS di 24 punti da una classe di concorso all'altra. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Simona Fabbrini danno ulteriore prova della loro indiscussa professionalità ottenendo piena conferma anche dell'immissione in ruolo del nostro iscritto, conseguita sin dal 2011 proprio in virtù di tale spostamento riconosciuto in via cautelare, che il MIUR aveva più volte, e pervicacemente, cercato di revocare.
Il Giudice, in pieno accoglimento delle tesi sostenute dall'ANIEF, rileva che la normativa secondaria invocata dal MIUR “per il diniego opposto al docente (art. 2, co. 3, d.m. 12/5/2011, n. 44,in riproduzione dell’art. 3, co. 2, d.m. 8/4/2009, n. 42), non può ritenersi attuativa della legge (art. 1, co. 4-quater d.l. 2009/n. 134, conv. 2009/n. 167) che, con carattere di indubbia eccezionalità per la compressione di un diritto finalizzato alla assunzione lavorativa, “non consente modificare la scelta già precedentemente effettuata in merito all'attribuzione del punteggio per i servizi prestati in relazione ad una o più specifiche graduatorie”: i servizi prestati, ma non l’attribuzione di punteggio non correlato, quale quello per l’abilitazione conseguita presso le SSIS, a servizi prestati, sebbene ad esso equiparato”.
La sentenza conferma che non sussiste una norma con forza primaria che ponga un limite o un divieto “alla scelta del docente di attribuire ed eventualmente spostare il punteggio in parola” e chiarisce che, anzi, il docente deve poter scegliere “secondo la personale valutazione del proprio insindacabile interesse, al fine del collocamento in posizione più vantaggiosa per l’ottenimento di supplenze annuali o la stessa immissione in ruolo”, rilevando - come sostenuto in udienza dai legali ANIEF - che lo stesso Decreto Ministeriale di aggiornamento delle GaE prevede che “Nell’ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l’intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell’interessato” e che questo è “il solo, ragionevole, limite, nel momento in cui si ribadisce la centralità volitiva del docente”.
Il Giudice del Lavoro accoglie senza riserve, dunque, il ricorso patrocinato dai legali ANIEF e accerta il diritto del docente all'attribuzione del punteggio aggiuntivo di 24 punti nella classe concorsuale di interesse, “con efficacia retroattiva e definitiva”, di conseguenza confermando la sua immissione in ruolo e condannando il Ministero convenuto al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 3.000 oltre accessori.