L'ANIEF vince ancora in tribunale in favore dei docenti precari pluriabilitati e fa riconoscere il loro diritto a spostare il bonus di abilitazione SSIS da una classe di concorso a un'altra all'atto dei periodici aggiornamenti delle Graduatorie a Esaurimento. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Adriana Carrabino e Michele Ursini ottengono piena ragione in favore dei nostri iscritti e il riconoscimento del loro giusto diritto ad esprimere la scelta, e a modificarla in qualsiasi aggiornamento successivo, della classe di concorso in cui far valere il bonus aggiuntivo SSIS di 24 punti anche in caso di abilitazioni conseguite "a cascata".
I Giudici del Lavoro stanno accogliendo le ragioni dell'ANIEF e riconoscono senza riserve il diritto dei docenti pluriabilitati tramite SSIS a esprimere la loro scelta della classe di concorso in cui far valere il bonus aggiuntivo di 24 punti anche quando la classe di concorso prescelta risulta afferente all'ambito disciplinare di abilitazione. La tabella di valutazione dei titoli nelle Graduatorie a Esaurimento, infatti, come modificata dalla legge di conversione n. 143 del 4 giugno 2004 e dalle norme di interpretazione autentica di cui all'art. 8–nonies della legge 27 luglio 2004, n. 186, prevede, al punto A.4), che i 30 punti specificamente attribuiti alle abilitazioni SSIS spettano, in caso di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, ad una sola abilitazione "a scelta dell'interessato" e che "per le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6". Il MIUR, invece, aveva imposto loro di ottenere il bonus SSIS solo nella classe di concorso di effettiva abilitazione ledendo il loro diritto a poter effettivamente esprimere una qualsiasi facoltà di scelta così come prescritto dalla normativa e come da sempre sostenuto dal nostro sindacato.
Le sentenze ottenute dai legali ANIEF, dunque, ristabiliscono il diritto dei docenti pluriabilitati, ottenendo dal Tribunale di Catania piena conferma che la norma di riferimento "prevedeva espressamente l'attribuzione del punteggio aggiuntivo su scelta dell'interessato" con il chiarimento che "inoltre, nessuna disposizione di rango primario vietava lo spostamento del punteggio da una classe di concorso ad un'altra in sede di aggiornamento delle stesse graduatorie". Il Tribunale di Bari specifica, inoltre, che se anche fosse stato il ricorrente ad effettuare l'originaria scelta sulla classe di concorso cui attribuire i 24 punti SSIS, "non chiarisce, l'amministrazione, per quale motivo, in sede di aggiornamento della graduatoria, non dovesse essere possibile revocare la scelta originaria per spendere il bonus in altra graduatoria, se, in quest'ultima, l'interessato avesse maggiori chances di insegnamento. Si tratta infatti di graduatorie in continuo aggiornamento, nelle quali i concorrenti sanno benissimo che la loro posizione potrebbe cambiare al momento dell'aggiornamento (se non altro perché l'insegnamento annuale attribuisce ulteriori punti e non è detto affatto che, in un anno, tutti insegnino e per gli stessi mesi)".
MIUR condannato all'immediato spostamento dei 24 punti SSIS, dunque, così come richiesto dai ricorrenti e condannato dai tre tribunali del lavoro anche al pagamento delle spese di lite per un ammontare complessivo di 10.000 Euro oltre accessori.