L'ANIEF batte nuovamente in casa il MIUR presso il Tribunale della capitale e ottiene ragione in favore di una docente illegittimamente "cancellata a vita" dalle Graduatorie a Esaurimento per non aver aggiornato la propria posizione nel 2009. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Francesca Lideo e Mino Bembo ottengono un provvedimento cautelare che riconosce piena ragione alla nostra iscritta e statuisce l'immediato reinserimento della ricorrente condannando il MIUR anche al pagamento di 1.500 Euro di spese di soccombenza.
L'Ordinanza ottenuta grazie alla perizia e alla competenza dei legali ANIEF riconosce senza ombra di dubbio che la normativa primaria di riferimento implica che i docenti cancellati per non aver prodotto domanda abbiano la facoltà di richiedere, all'atto dei successivi aggiornamenti, il reinserimento nelle medesime graduatorie a esaurimento. Il Giudice rileva, infatti, che "la norma prevede quindi un meccanismo che tende all'esaurimento, ma che nel contempo tutela la posizione di chi era già iscritto e successivamente manifesti la volontà di essere reinserito di triennio in triennio, rimandando alla fonte regolamentare l'indicazione del termine per l'aggiornamento della graduatoria. Secondo tale sistema, quindi, il docente poteva non aver interesse ad essere inserito per un triennio ma poi manifestare la sua disponibilità ad essere reinserito per il triennio successivo, recuperando il punteggio".
I Decreti Ministeriali di aggiornamento delle Graduatorie a Esaurimento emanati dal Ministero sin dal 2009, invece, come da sempre sostenuto dall'ANIEF, "sono andati oltre l'attuazione della norma primaria, stabilendo che la permanenza nelle graduatorie, a pieno titolo o con riserva, avviene su domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine indicato, con l'espressa previsione che "la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria", con esclusione della possibilità di reinserimento" e, per giunta, "senza introdurre alcuna forma di comunicazione agli interessati, già inclusi nelle graduatorie, circa l'onere di presentare domanda di aggiornamento, al fine di evitare la conseguenza sanzionatoria della cancellazione definitiva". Tali statuizioni, pertanto, sono state ritenute illegittime dal Tribunale di Roma in quanto "in evidente contrasto con la normativa primaria, costituita come detto dalla L. n. 143/2004, che condiziona la permanenza nelle graduatorie all'espressa volontà dei docenti, volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime e che non può dirsi presunta per il solo fatto della omessa presentazione della domanda".
Piena ragione all'ANIEF, dunque, e MIUR bacchettato nuovamente in tribunale con dichiarazione di illegittimità dei decreti ministeriali "dal momento che contrastano con la norma primaria cui avevano il compito di dare attuazione". Il Giudice del Lavoro di Roma ordina, pertanto, l'immediato reinserimento della ricorrente nella graduatorie di interesse valide per il triennio 2014/2017. Riconosciuta, anche, la necessità di emanare un provvedimento d'urgenza in modo da permettere alla ricorrente la corretta partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo previsto dalla legge 107/2015.