Piovono condanne sul MIUR a reinserire i docenti cancellati per non aver prodotto domanda di aggiornamento/permanenza in GaE grazie ai ricorsi promossi dall’ANIEF presso i Giudici del Lavoro di tutta Italia. Questa volta sono i Tribunali di Foggia e Pistoia ad accogliere senza riserve le istanze cautelari proposte dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Francesca Lideo, Luca Ficuciello e Maria Schipani in favore di due nostre iscritte e ad ottenere la condanna del MIUR all’immediato reinserimento delle docenti anche al fine di partecipare al piano straordinario di immissioni in ruolo.
L’Ordinanza Cautelare ottenuta dall’ANIEF presso il Tribunale di Pistoia, infatti, parla chiaro e ritiene evidente che il pregiudizio grave e irreparabile deriva “dal depennamento effettuato dall’Amministrazione che impedirebbe alla ricorrente di rimanere inserita nelle graduatorie, di usufruire del relativo punteggio per gli anni successivi e di partecipare al piano straordinario delle assunzioni previsto dalla legge di stabilità per il 2015” e per tale motivo ordina il suo immediato reinserimento nelle graduatorie d’interesse valide per il triennio 2014/2017. Anche il Giudice del Lavoro di Foggia, accogliendo le richieste del nostro legale sul territorio Avv. Luca Ficuciello, rileva come “nelle more dell’emissione di un pronunciamento di merito parte ricorrente vedrebbe inevitabilmente pregiudicato il diritto alla collocazione nelle graduatorie sulla base del proprio punteggio, con conseguente pregiudizio del ricorrente che potrebbe vedersi privato del proprio diritto alla immissione in ruolo”.
Secondo le ordinanze ottenute dall’ANIEF, inoltre, e andando nel merito della controversia, la riconfigurazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento “non implica ex se – in assenza di un’esplicita scelta di campo del legislatore tesa a confermare la valenza giuridica di dette graduatorie ad esaurimento – l’immobilità e/o la cristallizzazione di queste ultime” e “la possibilità di “reinserimento” è espressamente prevista appunto dall’art. 1 comma 1 bis della legge 143, e ciò coerentemente con la testé già indicata ratio del nuovo sistema, di creazione di un meccanismo sì tendente all’esaurimento, ma al tempo stesso anche di salvaguardia delle posizioni dei soggetti inclusi in base all’originaria regolamentazione”.
L’azione legale dell’ANIEF, grazie all’ottimo operato dei propri legali, ha nuovamente fatto la differenza e tutelato un diritto da troppo tempo illegittimamente violato dal Ministero dell’Istruzione che ha creduto di poter “esiliare a vita” dalle Graduatorie a Esaurimento i docenti che non avevano prodotto domanda di aggiornamento/permanenza in uno dei periodi di vigenza delle stesse.