Il Tribunale del Lavoro di Pescara accoglie altri due ricorsi ANIEF e dichiara il diritto dei docenti cancellati per non aver prodotto domanda di aggiornamento ad essere reinseriti nelle Graduatorie a Esaurimento d’interesse. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Francesca Lideo e Edoardo Diligenti mettono a segno una nuova vittoria per il nostro sindacato con la condanna del MIUR all’immediato reintegro dei due docenti nelle graduatorie e al pagamento delle spese di giudizio.
Le sentenze ottenute grazie alla ormai indiscussa professionalità dei legali ANIEF, rendono finalmente giustizia ai docenti illegittimamente esclusi “a vita” dalle GaE e chiariscono senza ombra di dubbio che “l'introduzione della graduatoria ad esaurimento (graduatorie chiuse diversamente dalla graduatoria permanente) non è di ostacolo alla riammissione in graduatoria degli insegnanti che avevano omesso di presentare domanda di conferma e/o aggiornamento. Invero la circostanza che la medesima norma faccia salvi soltanto determinati inserimenti non preclude la possibilità di rientro in graduatoria per coloro che ne sono stati cancellati”.
Né, come da sempre sostenuto dall’ANIEF, i Decreti Ministeriali di aggiornamento delle graduatorie succedutisi nel tempo “possono derogare ad una norma primaria che attribuisce il diritto al reinserimento nella graduatoria non potendo una norma secondaria introdurre una decadenza che non sia espressamente prevista dalla fonte primaria.” Da ultimo, lo stesso Giudice del Lavoro di Pescara tiene a evidenziare l’importanza della sentenza n. 3658 del 14 luglio 2014 del Consiglio di Stato, opportunamente citata dai nostri legali in ricorso, che - intervenendo proprio sull’esclusione dalle Graduatorie ad esaurimento di alcuni docenti che non avevano presentato domanda di aggiornamento nei tempi previsti dal decreto Miur - ha affermato il principio per cui “con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost. nonché ai principi generali dell’attività amministrativa di cui alla legge n.241 del 1990, il decreto ministeriale n. 42/2009 è illegittimo nella parte in cui non ha previsto l’obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell’onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest’ultima”.
Le due sentenze, dunque, riconoscono che se “è giusto depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, non è corretto determinarne l’esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati” e concludono per il pieno accoglimento dei ricorsi ANIEF statuendo che “la cancellazione a fronte del quadro normativo appare ingiusta e tale da essere non debitamente partecipata”.
Per tali motivi i legali ANIEF ottengono piena vittoria sul MIUR e la dichiarazione del diritto dei ricorrenti a essere reinseriti nella III fascia della graduatoria ad esaurimento, con relativa condanna del MIUR a inserire e confermare i ricorrenti nelle graduatorie stesse. MIUR, totalmente soccombente contro l’ANIEF, paga le spese di giudizio quantificate in un totale di 3.000 Euro oltre accessori.
Ancora una volta l’ANIEF ha saputo tutelare i diritti dei lavoratori precari della scuola ripristinando la legalità e riconducendo il Ministero dell’Istruzione al pieno rispetto della normativa.