Ancora una volta l'Anief ottiene una dichiarazione di illegittimità della definitiva cancellazione dei docenti che non avevano prodotto domanda di aggiornamento/permanenza delle Graduatorie a Esaurimento: stavolta sono i tribunali del lavoro di Trapani e Taranto a dare pieno accoglimento alle tesi patrocinate dal nostro sindacato e a ordinare al MIUR l'immediato reinserimento di due nostri iscritti. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Francesca Lideo, Maria Adamo e Massimo Menenti ottengono due sentenze impeccabili che impongono al Ministero dell'Istruzione il pieno rispetto della gerarchia delle fonti e, dunque, della normativa primaria che prevede la possibilità, per i docenti cancellati, di essere reinseriti nelle Graduatorie d'interesse all'atto dell'aggiornamento successivo a quello di cancellazione.
Le due nuove sentenze, infatti, non hanno dubbi sulla fondatezza del ricorso promossi dai legali ANIEF in favore di due docenti cancellati nei precedenti aggiornamenti delle GaE e non reinseriti dal MIUR nel 2014, nonostante la domanda presentata dagli interessati. Ribadita l'illegittimità dei periodici decreti ministeriali di aggiornamento delle Graduatorie a Esaurimento nella parte in cui negano il diritto dei docenti cancellati ad essere reinseriti. Tali previsioni ministeriali, infatti, appaiono senza ombra di dubbio illegittime “nella misura in cui contrastino con il disposto dell’art. 1, comma 1 bis, legge 143/2004, devono essere pertanto disapplicate, non potendo un decreto ministeriale negare il diritto al reinserimento nelle graduatorie previsto dalla legge”. Come chiarito nelle sentenze, infatti, “non appare impossibile applicare contemporaneamente la previsione generale (che sancisce il carattere ad esaurimento delle graduatorie) e la disposizione che consente il reinserimento in graduatoria di chi già avesse maturato il diritto all’inserimento in graduatoria e ne sia stato cancellato soltanto per non aver presentato tempestiva domanda di aggiornamento. In altri termini, fra la norma speciale-previgente e quella generale, ancorché sopravvenuta, deve prevalere la prima, salvo che le discipline siano talmente incompatibili da rendere “impossibile” la simultanea applicazione delle due disposizioni e, quindi, da far ravvisare il fenomeno della abrogazione tacita”, evento non ravvisabile nella fattispecie.
I due docenti, grazie al prezioso intervento dei legali ANIEF, potranno finalmente essere reinseriti nelle Graduatorie a Esaurimento d'interesse, come è sempre stato loro diritto, e tornare a partecipare regolarmente a tutte le operazioni di immissione in ruolo e di conferimento degli incarichi a tempo determinato da GaE previste per questo e per i futuri anni scolastici. Ancora una volta, dunque, con un'attenta azione legale l'Anief ha saputo correttamente tutelare il rispetto della normativa e dei diritti dei lavoratori precari della scuola.