Nella domanda di mobilità, sia di trasferimento che di passaggio, il docente ha la possibilità di scegliere la tipologia di cattedra alla quale desidera essere assegnato con il movimento richiesto. All’interno di un’istituzione scolastica distinguiamo due tipologie di cattedre: COI (cattedre orario interne) e COE (cattedre orario esterne)
Le COI cono le cattedre costituite all’interno dello stesso Istituto.
Le COE, invece, sono costituite dall’Ufficio Scolastico Provinciale nella fase di predisposizione degli organici, accorpando spezzoni presenti in scuole diverse dello stesso comune o di comuni differenti, purché le tre sedi complessive risultino ubicate in non più di due comuni diversi; in ogni caso deve essere rispettato il criterio della facile raggiungibilità delle sedi. Quindi il docente avrà la titolarità nella sede principale della cattedra, quale risulta dall’organico e dovrà completare nelle scuole indicate come sedi di completamento.
Le cattedre costituite su più scuole, come chiarisce l’art.11 comma 5 del CCNI, possono essere modificate negli anni scolastici successivi per quanto riguarda gli abbinamenti, qualora non si verifichi più disponibilità di ore nella scuola assegnata per completamento di orario. Pertanto, i docenti trasferiti su tali cattedre sono tenuti a completare l’orario d’obbligo nelle scuole nelle quali il nuovo organico prevede il completamento d’orario.
Nella domanda di mobilità vi è un’apposita sezione nella quale il docente può indicare la tipologia di cattedra sulla quale desidera che venga disposto il movimento richiesto.
Le tipologie richiedibili sono le seguenti:
- cattedre interne alle scuole;
- cattedre orario esterne stesso comune;
- cattedre orario esterne tra comuni diversi.
Dunque il docente che desidera essere trasferito anche su COE deve farne esplicita richiesta nella domanda, barrando l’apposita casella, altrimenti le preferenze espresse saranno considerate solo per le COI. La richiesta di COE sarà dunque riferita a tutte le scuole indicate con preferenza analitica, poiché tale richiesta, come chiarisce l’art.11 comma 1 del CCNI mobilità, non è differenziabile a livello delle singole preferenze e vale, pertanto, per tutte le preferenze.
L’art. 11 del CCNI al comma 6 indica altresì quali sono i criteri di assegnazione delle cattedre orario interne ed esterne, a seconda che sia stata espressa preferenza puntuale su singola scuola o preferenza sintetica su comune, distretto o provincia.
In caso di preferenza analitica sono esaminate in stretto ordine sequenziale:
a) le cattedre interne alle scuole;
b) le cattedre orario esterne stesso comune:
c) le cattedre orario esterne tra comuni diversi.
In caso di preferenza sintetica sono esaminate in stretto ordine sequenziale:
a) le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino;
b) le cattedre orario esterne con completamento all’interno del comune per ciascuna scuola o istituto, secondo l’ordine del bollettino;
c) le cattedre orario esterne con completamento anche tra comuni diversi, secondo l’ordine del bollettino.
Nel caso in cui il docente non possa essere soddisfatto nella preferenza esaminata, puntuale o sintetica, si procede all’esame delle successive preferenze, sempre secondo le modalità suindicate.
Il docente titolare su cattedra articolata su scuole diverse, ove nella prima delle scuole si liberi una cattedra, sarà automaticamente assegnato su quest’ ultima cattedra (art. 11 comma 2 CCNI); questo può verificarsi a condizione che la cattedra, prevista nell’organico, sia priva di titolare. Viceversa, qualora intenda essere trasferito nella scuola di completamento, dovrà farne espressa domanda.