Da lunedì 28 febbraio, salvo ritardi dell’ultim’ora, sarà possibile inoltrare le domande di mobilità del personale docente per poi procedere, dal 1° marzo, con quelle del personale educativo e dal 2 marzo con l’inoltro delle domande del personale Ata
La modalità per l’invio delle domande rimane invariata, sia per il personale docente che ATA: invia le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, attraverso il portale Istanze on line.
Importante novità per i docenti perdenti posto, a decorrere dall’anno scolastico 2022/23, le domande di mobilità del personale dichiarato soprannumerario, dopo la scadenza del termine relativo al personale docente, devono essere trasmesse all’Ufficio territoriale competente attraverso il portale Istanze on line.
Confermate con l’Ordinanza Ministeriale le novità e le previsioni del nuovo CCNI sulla mobilità, sottoscritto solo da una sigla sindacale, rimane inalterato, il vincolo triennale, così come introdotto dal decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni della Legge 23 luglio 2021, n. 106.
È fatta salva, questa la novità, la possibilità per i neo assunti e per gli assunti 2020/21, di presentare domanda di mobilità al fine dell’ottenimento della sede di titolarità. Una volta acquisita la sede di titolarità, al docente si applica il vincolo triennale stabilito dalla Legge, che né il nuovo CCNI 2022/24, né il Parlamento ha eliminato.
Oltre al vincolo triennale - commenta il segretario generale ANIEF Giuseppe Faraci – al termine dell’incontro odierno con i rappresentanti del MI, purtroppo l’ordinanza ministeriale porta con se i limiti di un CCNI che ancora una volta, pur in presenza di importanti sentenze, come ad esempio, ultima in ordine cronologico quella della Corte di Appello di Firenze del 31 gennaio 2022, vieta ciò che il Giudice ha riconosciuto al docente, figlio referente unico di genitore disabile grave, e cioè il sacrosanto diritto ad ottenere il trasferimento su provincia diversa da quella di titolarità, con la precedenza di cui all’art. 33 comma 5, L. 5/2/1992 n° 104.
Chiarissime le motivazioni con cui la Corte d'appello ha bocciato il contratto integrativo sulla mobilità: "Sembra necessario concludere che alla procedura di mobilità di cui è causa debba applicarsi il disposto dell’art. 33 della L. 104/1992. E a maggior ragione si impone una simile conclusione quanto all’art. 601 del D.Lgs. 297/1994, che alla mobilità fa espresso riferimento. D’altra parte, nella materia di interesse, non [può] prescindersi dalla disciplina dettata dalla Direttiva 78/2000, che “stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro” (pacificamente applicabile al rapporto di impiego pubblico, in ragione dell’espressa previsione dell’art. 3), che all’art. 5 si occupa anche della disabilità, essendo il giudice nazionale tenuto all’interpretazione conforme del diritto interno”.
Altra palese discriminazione, l’impossibilità e quindi l’esclusione di chi è stato assunto in ruolo dalle prime fasce delle GPS. Questi docenti potranno presentare domanda di mobilità dal prossimo anno scolastico. Evidente la discriminazione tra loro ed in neoassunuti da GaE o GM, dal momento in cui entrambi, assunti dal 1 settembre 2021, sono in anno di formazione e prova.
Quale la differenza, se entrambi stanno svolgendo l’anno di prova? La diversa fonte normativa che ne ha consentito l’assunzione? A nostro avviso non vi è giustificazione e quella data è del tutto incomprensibile.
“Da parte nostra ogni sforzo è stato compiuto – dichiara il presidente nazionale Anief, Marcello Pacifico – abbiamo suggerito degli emendamenti alle forze politiche per alzare i numeri delle aliquote destinate ai trasferimenti, come pure di eliminare i vincoli sulle annualità e sugli istituti. Per le violazioni dei diritti, continueremo la nostra battaglia presso i tribunali, per garantire il diritto alla famiglia di tutti”.