Sono ormai tantissime le segnalazioni di docenti che stanno ricevendo dai dirigenti scolastici la richiesta di assolvimento dell’obbligo vaccinale dopo 90 giorni dalla data di certificazione di positività o dopo 120 dalla somministrazione dell’ultima dose di vaccino
Ciò sulla base di una circolare del Ministero della Salute che non riguarda il personale facente capo al Ministero dell’istruzione, ma esclusivamente interna e destinata agli ordini e alle professioni sanitarie, in applicazione dell’art. 4 del Decreto Legge 44/2021, così come modificato dal Decreto Legge del 24/03/2022 n. 24. Quella norma prevede, infatti, che i sanitari dovranno essere sospesi se non assolvono all’obbligo vaccinale, trascorsi i 90 giorni dalla data di certificazione di positività o dopo 120 dalla somministrazione dell’ultima dose di vaccino.
Questa norma, poiché riguarda esclusivamente il personale sanitario, non può applicarsi anche al personale della scuola, cui invece va applicato l’articolo, 4 ter, punti 1 e 2, dello stesso DL 44/2021 che dispone, “Fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87”.
Pertanto, fino allo scadere della certificazione COVID-19, il cosiddetto “green pass rafforzato”, per quanto la sua esibizione dal 1° maggio non sia ormai più richiesta salvo poche eccezioni, i docenti – guariti o che devono completare il ciclo vaccinale – non sono da considerarsi inadempienti all’obbligo vaccinale.
L’unica circolare che i dirigenti scolastici dovranno osservare, pertanto, è la n° 461 del 1 aprile 2022 del Ministero dell’Istruzione, che in osservanza della normativa vigente chiarisce che “è consentito, fino al 15 giugno 2022, lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni soltanto al personale docente ed educativo non inadempiente con l’obbligo vaccinale, che risulti quindi in possesso di green pass rafforzato, nonché ai soggetti esentati dalla vaccinazione”.
In virtù di tutto quanto sopra esposto, ANIEF ritiene illegittimo ogni atto di demansionamento e conseguente inibizione dall’insegnamento, poiché in contrasto e in palese violazione delle norme esistenti.
Anche in questo caso abbiamo predisposto una lettera di rimostranza per il reintegro del personale sospeso a seguito di attivazione della DAD nelle proprie classi.
Per richiederle basta scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o contattare la sede territoriale Anief più vicina.