Tra cui, per i docenti l’abilitazione SSIS e il titolo Supervisore o Tutor Tfa (punti 12), diploma SSIS anche di sostegno (punti 5), il titolo TFA, il servizio pre-ruolo al pari di quello prestato dopo la nomina (punti 6 per i docenti e punti 2 per gli ATA, valutabile per intero su mobilità d’ufficio), il servizio militare prestato non in costanza di nomina, il servizio prestato in qualità di presidente o commissario interno/esterno agli esami di maturità dopo l’a.s. 2000/2001. Ricorsi anche per i sovrannumerari delle scuole dimensionate di cui all’art. 20 del CCNI. Le dichiarazioni devono essere rese anche per la formazione delle graduatorie interne d’istituto. Aderisci al ricorso on line sul portale ANIEF.
Anief invita il personale della scuola a chiedere la valutazione nelle domande di mobilità di tutti i titoli valutabili ai sensi dei principi di ragionevolezza, parità di trattamento e merito nel rispetto della direttiva 1999/70/CE sui rapporti di lavoro a tempo determinato e sulla non discriminazione. L’Anief considera il CCNI del 23 febbraio 2015 e la nuova ordinanza n. 4 del 24 febbraio 2015 come lesivi di questi principi e avvia ricorsi seriali per la valutazione dell’abilitazione SSIS, del titolo di Supervisore di Tirocinio o di Tutor Tfa (punti 12), del diploma SSIS anche di sostegno (punti 5), del titolo TFA conseguito, del servizio pre-ruolo al pari di quello prestato dopo la nomina (punti 6 per i docenti e punti 2 per gli ATA, valutabile per intero e non per 2/3 su mobilità d’ufficio, il servizio militare. I ricorsi saranno presentati anche per tutti quei sovrannumerari che saranno individuati nelle scuole dimensionate.
Per ricorrere, è necessario dichiarare all’atto sia della domanda di mobilità (on line), sia della dichiarazione dei titoli richiesta per la compilazione delle graduatorie interne d’istituto (cartacea), i titoli di cui si chiede la corretta valutazione, specificandone l’esatta dizione. Nel caso probabile in cui suddetti titoli non siano valutati e/o nel caso della valutazione del servizio pre-ruolo la metà di quello post-ruolo, è necessario, ai fini della presentazione del ricorso, produrre reclamo entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto all’organo che lo ha emanato (dirigente scolastico o ambito territoriale).
ANIEF ha predisposto modelli appositi per la dichiarazione dei titoli aggiuntivi e per il reclamo, scaricabili durante la preadesione on line al ricorso.
Ricordiamo che la presentazione delle domande avverrà:
- dal 26 febbraio al 16 marzo 2015 per i DOCENTI;
- dal 18 marzo al 16 aprile 2015 per il PERSONALE ATA.
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Ecco il dettaglio del titoli che il ricorso si propone di far valutare
1) Valutazione abilitazioni diverse da quella del concorso ordinario
Non si comprende perché l’abilitazione del concorso ordinario debba essere valutata punti 12, in quanto non è considerata titolo di accesso alla professione, mentre l’abilitazione conseguita presso l’università (SSIS, ex-lege 143/04) o a seguito di frequenza di corsi riservati, pur avente natura concorsuale, non debba essere valutata in quanto considerata titolo di accesso alla professione. Il titolo di accesso, infatti, è la laurea o titolo equipollente validato dal Miur ai fini dell’accesso all’esame di stato finale. D’altronde, specialmente chi è entrato di ruolo dalla terza fascia delle graduatorie ex-permanenti, ha dichiarato di aver superato una prova concorsuale ai sensi della stessa legge 124/99.
2) Valutazione del diploma di specializzazione SSIS o su sostegno o tramite TFA o altro percorso abilitante (DM 85/05, DM 21/05)
Non si comprende perché il contratto, pur prevedendo la specifica valutazione del diploma di specializzazione rilasciato dalle SSIS istituite dalla legge 341/90, art. 4, così come il titolo SSIS o di specializzazione (800 ore o 400 ore), pur venendo considerati come titolo per l’accesso al ruolo al pari del concorso ordinario, non vengano valutati come titoli professionale, a differenza del concorso ordinario che, invece, viene valutato oltre che per l’accesso al ruolo anche come titolo professionale per il medesimo ruolo per il quale è stato già utilizzato. Analogamente per i titoli rilasciati ai sensi del D.M. 249/2010 che, avendo superato un concorso pubblico per titoli ed esami in ingresso e avendo ottenuto il rilascio di abilitazione con esame di Stato in uscita, hanno la medesima valenza dei percorsi SSIS. Per le stesse motivazioni, inoltre, non si comprende perché i titoli abilitanti attivati ai sensi della legge 143/04 non debbano essere valutati oltre che per l’accesso al ruolo anche come titolo professionale.
3) Valutazione del servizio pre-ruolo uguale a quello post-ruolo
Non si comprende perché una direttiva comunitaria (1999/70/CE) recepita nel 2001 (d.lgs. 368) nel nostro ordinamento imponga la parità di trattamento tra servizio prestato a tempo determinato e servizio prestato a tempo indeterminato, a meno della rilevanza di ragione oggettive, eppure nel contratto si continui a valutare come doppio (punti 6) il servizio prestato dopo il ruolo rispetto a quello pre-ruolo (punti 3) o punti 1 piuttosto che punti 2 per gli ATA che hanno prestato lo stesso servizio pre-ruolo. Inoltre, per gli ATA non si comprende perché nella mobilità d’ufficio il servizio pre-ruolo superiore ai 4 anni debba essere valutato per i soli 2/3 dopo il 1999. Come se il servizio prestato da precario sia stato meno qualificante del servizio prestato dopo la nomina in ruolo.
4) Valutazione del titolo di Supervisore di tirocinio SSIS o di Tutor Tfa
Non si comprende perché l’unico concorso riservato ai docenti di ruolo degli ultimi dieci anni, non debba essere valutato al pari degli altri concorsi, come se l’aver svolto l’attività di supervisore di tirocinio presso le SSIS (o di Tutor Tfa) per la formazione di 100.000 insegnanti non sia meritevole di una valutazione positiva.
5) Valutazione del servizio prestato in qualità di presidente o commissario interno/esterno agli esami di maturità dopo l’a.s. 2000/2001
Non si comprende il perché della valutazione esclusivamente fino all’a.s. 2000/2001 del servizio prestato in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o interno (ivi compresa l’attività svolta dal docente di sostegno all’alunno disabile che ha sostenuto l’esame), con la conseguente esclusione da tale valutazione (punti 1 per ogni partecipazione ad esame) per attività identiche svolte negli anni scolastici successivi.
6) Valutazione del servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina
Non si comprende il perché della valutazione esclusiva del servizio militare di leva solo se prestato in costanza di nomina.