Riprendiamo il discorso dalla fine del comunicato del 20 gennaio.......terminate le sei ore giornaliere tutti a casa, non essere considerati per non essere considerati meglio andare a fare delle passeggiate il pomeriggio anziché dare a chi non merita di ricevere......ed affrontiamo l'argomento della sostituzione del Direttore sga e gli effetti retributivi sull'assistente amministrativo facente funzione.
Come ben sappiamo vi sono tanti posti del profilo professionale del Direttore sga vacanti e/o disponibili e sono ricoperti dagli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella stessa Istituzione scolastica. Tali utilizzazioni sono regolate dall'art. 14 del vigente CCNI Utilizzazioni.
Per cui le utilizzazioni del personale assistente amministrativo che ricopre il profilo professionale di Direttore sga è regolato dall' 14 del vigente CCNI Utilizzazioni i compensi spettanti, a carico della RTS, se l'incarico è per l'intero anno scolastico, sono:
– indennità di direzione parte fissa detratto il Compenso Individuale Accessorio (CIA );
– indennità di direzione quota variabile a carico del FIS, il calcolo per tale indennità è come evidenziato nella Tabella 9 – MISURE ECONOMICHE DEI PARAMETRI PER IL CALCOLO DELL’INDENNITA’ DI DIREZIONE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA QUADRIENNIO GIURIDICO 2006-09 E 1° BIENNIO ECONOMICO 2006-07 ;
– indennità di funzioni superiori.
L'importo spettante per l'indennità di funzioni superiori è regolato dal dall’art. 69 del CCNL 04.08.1995 che recita:
l’assistente amministrativo che svolge la funzione di Direttore s.g.a ha diritto a percepire quale somma per indennità di direzione e funzioni superiori, il differenziale dei due livelli iniziali, ossia stipendio iniziale da DSGA detratto l’iniziale da assistente amministrativo;
Il CCNL Scuola 2006-09 all'art. 146 lettera g n. 7 richiama l'art. 69 CCNL del 4/8/1995.
Purtroppo, nonostante il CCNL scuola non sia stato ancora rinnovato e l'indennità di funzioni superiori dovrebbe essere retribuita come su detto, il MEF con il messaggio n. 8 del 16 gennaio 2013 ha comunicato i nuovi importi, addirittura, a decorrere dal 1 settembre 2012.
Per cui, l'importo, per indennità di funzioni superiori, spettante all'assistente amministrativo che svolge la funzione di Direttore sga non è più pari alla differenza tra la retribuzione iniziale del DSGA e la retribuzione iniziale dell'assistente amministrativo ma
– è pari alla differenza tra il trattamento economico previsto per il Dsga al livello iniziale e quella complessivamente in godimento dell'assistente amministrativo includendo in tale differenziale anche i benefici della 1^ e/o della 2° posizione economica
Inutile dire che questo criterio di calcolo penalizza economicamente gli assistenti amministrativi che sostituiscono il DSGA perchè riduce l'importo dell'indennità oltre a ledere palesemente il principio di proporzionalità delle retribuzioni con riferimento all'attività ed alle mansioni e relative responsabilità effettivamente svolte.
A tal proposito ANIEF ha predisposto un ricorso ad hoc rivolto a tutti gli assistenti amministrativi che si sono visti detrarre nel 2013 gli importi percepiti per indennità di funzioni superiori.
Personale ATA che ha svolto la funzione di DSGA percependo una retribuzione inferiore a quella del profilo di appartenza.
RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO RIVOLTO AL PERSONALE ATA PER IL RECUPERO DELLA DIFFERENZA RETRIBUTIVA SPETTANTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI DSGA.