Purtroppo il personale ATA continua a subire inaccettabili tagli ed inaccettabili sono i veti posti per la loro sostituzione in caso di assenza breve e saltuaria con la copertura di personale supplente temporaneo se non in determinati e dettagliati casi.
Affrontiamo il ruolo dei COLLABORATORI SCOLASTICI e dell'ASSISTENZA MATERIALE ED IGIENICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA’ - ASSISTENZA SPECIFICA E/O SPECIALISTICA – CHE CONTINUA AD ESSERE SVOLTA DAI COLLABORATORI SCOLASTICI NONOSTANTE:
– NON HANNO AVUTO L'ADEGUATA FORMAZIONE;
– NON SONO TITOLARI DEL BENEFICIO ECONOMICO DELLA 1 POSIZIONE ECONOMICA, 800 EURO LORDO ALL'ANNO;
– NON ABBIANO AVUTO, DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, L'INDIVIDUAZIONE E/O L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI CUI ALL'ART. 47 DEL CCNL 2006/09 CHE A FRONTE AD UN MAGGIORE IMPEGNO E' PREVISTO UN RICONOSCIMENTO ECONOMICO.
Il collaboratore scolastico, come un bun padre e/o madre di famiglia, si prende cura dell'assistenza specialistica dell'alunno disabile e quando chiede di essere tutelato nell'eventualità che nello svolgimento di azioni, del tipo sollevare un ragazzo disabile dalla carrozzina per posizionarlo sul water e/o imboccarlo perchè non autonomo, da parte del datore di lavoro, Dirigente Scolastico, si troverà ad avere, se va bene, un richiamo verbale nei casi più polemici una contestazione d'addebbito perchè la tutela del lavoratore viene intesa come rifiuto allo svolgimento dei compiti specialisti e/o specifici.
Riferimenti normativi per l’assistenza agli alunni con disabilità; - essendo datati forse c'è ne siamo dimenticati:
DPR, 24 Luglio 1977, n° 616 in materia di oneri a carico dell’ente locale per l’assistenza scolastica -Capo VI - artt. 42 e 45.
Legge 104/ 92, art.13, comma 1: "L’integrazione scolastica si realizza ... anche attraverso:
Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando ai sensi del DPR 616 e successive modificazioni l’obbligo per gli Enti Locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati".
Decreto legislativo 31/03/98, n. 112, art. 139, comma 1: "Sono attribuiti alle Province, in relazione all’istruzione secondaria superiore e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:. ...
Legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 8- Trasferimento del personale ATA degli Enti Locali alle dipendenze dello Stato - comma 2: "Il personale di ruolo di cui al comma1, dipendente dagli enti
locali in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente Legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili".
D.M. 23/7/99 - Art. 7- Trasferimento del personale ATA dagli Enti Locali allo Stato:
◦ "Il personale che passa dagli Enti Locali allo Stato per effetto del presente decreto sarà tenuto anche al mantenimento di tutti i preesistenti compiti attribuiti, purché previsti nel profilo statale".
Legge 8/11/2000, n. 238-Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali -Capo III - art. 14.
CCNL 1998/2001-
- Tabella A/1Profilo del collaboratore scolastico. Indica tra le mansioni:"L’ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse. Può, infine, svolgere: assistenza agli alunni portatori di handicap all’interno delle strutture scolastiche, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale".
Protocollo d’Intesa tra il Ministero P.I. e ANCI UPI UNCEM e 00.SS. del 13 Settembre 2000 -
- Restano invece nelle competenze dell’Ente Locale quei compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale qualificato sia ali’interno che all’esterno dell’istituzione scolastica".