Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47.
Purtroppo il personale ATA continua a subire inaccettabili tagli ed inaccettabili sono i veti posti per la loro sostituzione in caso di assenza breve e saltuaria con la copertura di personale supplente temporaneo se non in determinati e dettagliati casi.
Il CCNL 2002/2005 comparto scuola, tiene conto dell’art 35 della Legge finanziaria n. 289/02, che esplicita l’obbligo dei Collaboratori scolastici a vigilare sugli alunni, prima e dopo le lezioni, a vigilare e prestare assistenza durante la mensa ed inizialmente non aveva accolto un emendamento che precisava gli obblighi di assistenza specifica nei confronti degli alunni con handicap.
L’ASSISTENZA IGIENICA
Questo problema molto delicato e fonte, nonostante siano trascorsi ormai tanti anni dal lontano CCNL 2002/2005, dei maggiori conflitti fra Dirigenti scolastici, Collaboratori, Sindacati e Famiglie.
– CCNL del’99 prevedeva questa mansione come “possibile” e non obbligatoria a carico dei
Collaboratori scolastici.
– Il CCNL del 2001, concernente gli aspetti economici e la “revisione del profilo del Collaboratore
scolastico“ aveva stabilito che:
- “deve comunque essere assicurata“ l’assistenza personale agli alunni con disabilità; però prevedeva la remunerazione di tale mansione con “le funzioni aggiuntive”, a quelle ordinarie, che erano di libera scelta del Collaboratore scolastico.
Io stesso CCNL ha stabilito, nella Tabella “A” che i compiti ordinari dei Collaboratori scolastici sono “prestare ausilio agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e all’interno e all’uscita da esse nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale, anche con riferimento alle attività previste dall’art 47”. Cosa prevedeva e prevede l'art. 47?
l'art. 47 prevede:
a)attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;
b)incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili
professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di
compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del
piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.Il comma 3 precisa che
l’attribuzione degli incarichi di cui al precedente comma 1, lett. b) è effettuata dal dirigente
scolastico, secondo le modalità, i criteri ed i compensi definiti dalla contrattazione di istituto
nell’ambito del piano delle attività.
– Esse saranno particolarmente finalizzate per l’area A per l’assolvimento dei compiti legati
all’assistenza alla persona, all’assistenza di base agli alunni diversamente abili e al primo
soccorso.
Finalmente, sembrerebbe risolto il problema con l’art 47 del CCNL. Infatti in tale norma si precisa che i collaboratori scolastici svolgono, oltre alle mansioni ordinarie, anche “compiti di particolare responsabilità, necessari per il soddisfacimento del Piano dell’Offerta Formativa (POF) come descritto dal piano delle attività”.
Pertanto tali compiti sono diventati obbligatori e vengono assegnati dal Dirigente scolastico sulla base delle risorse provenienti dal soppresso fondo per “le funzioni aggiuntive”, secondo la contrattazione decentrata di istituto.
E' necessario che nella parte del POF concernente l’accoglienza di tutti gli alunni sia prevista anche quella per gli alunni con disabilità e devono essere esplicitate nel “Piano delle attività” quelle relative specificamente agli alunni con disabilità. E’ necessario che il Dirigente scolastico provveda all’attribuzione degli incarichi, ma è essenziale che assicuri lo svolgimento dei corsi di formazione di 40 ore annue, previsti in tal senso se tale incarico verrà affidato a personale non formato.
Cosa si intende per assistenza alla persona
Non certo le mansioni che inconsapevolmente eseguono tanti collaboratori come se fossero dei compiti previsti dal proprio profilo, ad esempio:
– la pulizia dei bambini dopo aver utilizzato i servizi igienici;
– il cambio del pannolino all’allievo disabile…ecc.
Il MIUR con la nota MIUR Prot. n.3390/2001 affermava che:
“Per quanto riguarda le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale dell’alunno disabile, nelle scuole di ogni ordine e grado, tali mansioni rientrano tra le funzioni aggiuntive (allegato 6 punto 4 lettera b del CCNI e tabella D citata, ultimo capoverso), da assegnare prioritariamente per soddisfare tali esigenze e da remunerare con risorse contrattuali (Tabella D ultimo capoverso e Intesa MIUR-OO.SS del 9/11/2001).
A tal fine, il Dirigente scolastico dovrà attivare le procedure previste dall’articolo 50 e dall’allegato 7 del CCNI 98-01 per l’attribuzione delle funzioni aggiuntive sulla base delle domande presentate, tenendo conto anche di quanto previsto dall’Intesa citata, che individua come esigenza prioritaria l’assistenza agli alunni disabili.
Per assicurare l’attività di cura alla persona ed ausilio materiale agli alunni disabili, qualora il numero delle funzioni aggiuntive assegnate sia insufficiente, si dovrà procedere all’erogazione di specifici compensi, in base a quanto previsto dall’ultimo capoverso della TAB. D citata e dal punto 3 dell’Intesa sopra indicata”.
La nota succitata merita di essere approfondita, bisogna iniziare da un principio "imprescindibile":
in via generale il collaboratore scolastico non può né deve cambiare il pannolino all’allievo disabile perché non è uno “specialista” e non ha una formazione in tal senso.
“nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale” indicato dalla norma non comprende il cambio del pannolino o la pulizia dopo aver utilizzato i servizi igienici perché sono operazioni sicuramente molto delicate ed intime da non poter rientrare nel profilo professionale. Se si effettuasse una simile estensione del significato della norma sarebbe del tutto arbitraria e illegittima.
Sarebbe bene, vista la particolarità e la responsabilità oltre che la delicatezza del servizio, che i Dirigenti scolastici ricordassero i loro doveri.
– Premesso che l'assistenza scolastica è di competenza dei Collaboratori scolastici, cioè quella riferita all'assistenza di base (L’assistenza di base, di competenza della scuola, va intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dall’art.13, comma 3, della legge 104/92) e non specialistica il cui compito di fornirla, con personale qualificato sia all’interno che all’esterno della scuola, come secondo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dall’art. 13, comma 3, della Legge 104/92, è a carico degli stessi ENTE LOCALI.
– Si tratta di figure quali:
- l’educatore professionale;
- l’assistente educativo;
- il traduttore del linguaggio dei segni o il personale paramedico e psico-sociale proveniente dalle ASL, che svolgono assistenza specialistica nei casi di particolari deficit.
- Chi è allora il collaboratore scolastico e come deve operare:
Il collaboratore scolastico opera nelle scuole di ogni ordine e grado e svolge, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzate da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza, sorveglianza, pulizia, custodia e di collaborazione con i docenti. All’interno della scuola garantisce l’assistenza di base agli alunni disabili, intesa come “primo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dall’art. 13, comma 3, della legge 104/92”( Nota 3390/2001), di competenza della scuola.
Il ruolo del collaboratore scolastico si articola in due distinti profili, che fanno riferimento a livelli diversificati di responsabilità :
- il collaboratore scolastico, che garantisce l’assistenza nell’ambito dei compiti ordinari;
- il collaboratore scolastico dei servizi, figura mai attivata anche se prevista dal CCNL, ai quali vengono assegnati “compiti di particolare responsabilità, necessari per lo svolgimento del Piano dell’Offerta Formativa” CCNL 16 maggio 2003, art. 47.
Dopo questo chiarimento, si spera essere stati esaustivi nella spiegazione della competenza di questo operatore.