In seguito alla pubblicazione delle graduatorie definitive d’istituto, III fascia personale ATA, avvenuta dopo il 31 dicembre 2011, per la sostituzione dei supplenti in servizio nelle scuole dall’inizio dell’anno scolastico 2011/12 con contratti in attesa dell’avente titolo, ai sensi dell’art.40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono pervenute a codesta O.S. numerose segnalazioni che lamentano l’attribuzione di contratti temporanei fino al termine delle attività didattiche e non annuali come era loro natura, e quindi anche l’impossibilità per il personale di ruolo di fruire del diritto ad accettare altri incarichi così come stabilito dall’art. 59 CCNL 2006/09.
Riportiamo a seguire quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per il personale scolastico - Ufficio III Prot. n. AOODGPER 1533 del 5 febbraio 2009, che al riguardo chiarisce come “la fattispecie in questione concerne posti la cui vacanza e/o disponibilità si è verificata all’inizio dell’anno scolastico 2008/09 [poco oltre la circolare affermerà l’assenza di vincoli temporali alla sua applicazione, che pertanto può intendersi estesa anche all’a.s. 2011/12 - ndr] – senza alcuna soluzione di continuità e senza subire alcuna causa interruttiva – e che l’alternanza di due diversi soggetti sulmedesimo posto corrisponde precisamente alla stessa “ratio” del predetto art. 40 della legge n. 449che vuole, assegnandone gli oneri a codesta Amministrazione, l’assunzione tempestiva etemporanea del supplente nei casi in cui si verifichi un ritardo nella predisposizione e pubblicazionedelle graduatorie di reclutamento proprie dell’anno scolastico di riferimento, in attesa, appunto, cheal momento di possibile individuazione dell’avente effettivo titolo al posto sia predisposto il conseguente contratto a titolo definito.”
“La predetta disposizione non reca alcun vincolo temporale alla sua applicazione e comporta, pertanto, la persistenza dell’assegnazione degli oneri sia per il contratto in attesa dell’avente titolo che per il successivo stipulato a titolo definitivo.”
“La fattispecie sopradescritta risulta, infatti, del tutto diversa da quella disciplinata dall’art. 4, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124 che tratta dei posti non vacanti resisi di fatto disponibili dopo la data del 31 dicembre, cioè di quei posti la cui disponibilità di fatto consegue generalmente ad una qualche causa interruttiva del precedente rapporto d’impiego (decesso, dimissioni) per i quali gli oneri derivanti dal successivo contratto resosi necessario sono rimessi alla competenza del rispettivo bilancio delle istituzioni scolastiche”.
È chiaro, quindi, come gli incarichi che dovranno essere attribuiti tramite lo scorrimento delle vigenti graduatorie dovranno riportare la scadenza naturale del contratto e che trattandosi di incarichi annuali, dovranno essere proposti al personale di ruolo che intenderà usufruire dell’art. 59 del CCNL 2006/09.