Mentre tutte le OO.SS. sono impegnate sulla questione “Concorso docenti”, per il quale si attende il bando per il 24 settembre, nessuno sembra ricordare che in tutta Italia si sono stipulati contratti (a nostro avviso illegittimi) fino all’avente diritto ai sensi dell’art. 40 L. 449/97 su tutti i posti vacanti di Assistente Amministrativo e di Assistente Tecnico, circa 35.000, in attesa di capire cosa fare dei docenti inidonei ed in esubero e, quindi, di vedere sbloccate le immissioni in ruolo del personale ATA.
L’ANIEF ritiene che non è più tollerabile questo ritardo e troppo esiguo il contingente di circa 5.000 posti in ruolo per l’a.s. 2012/13, per il quale il MIUR ha chiesto autorizzazione al MEF, in considerazione soprattutto del fatto che tale ritardo danneggia in maniera differente tutto il personale coinvolto in questa situazione.
Questo perché chi è stato nominato fino all’avente diritto è sottoposto a una forma contrattuale non prevista dalla legge, poiché quel tipo di contratto non appone nessun termine e non dichiara le ragioni per le quali si stipula il contratto a t.d.; indica, invece, un riferimento normativo (l’art. 40 della legge 449/97) che al comma 9 recita: “Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 1, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è attribuita agli uffici periferici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la competenza all'ordinazione dei pagamenti, a mezzo ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni spettanti al personale della scuola con nomina del capo d'istituto su posti di supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche, in attesa dell'assunzione degli aventi diritto”.
La norma, quindi, non ha nulla a che vedere con la natura giuridica del contratto, ma si limita sostanzialmente a stabilire chi deve pagare i supplenti. Dall’art.1, comma 2, del decreto n. 112/08 si evince, invece, che l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale siano specificate le ragioni di cui al comma 1, ovvero di quelle che ne giustificano la natura a termine.
La legge precisa, quindi, che tanto l'apposizione del termine quanto la ragione che la giustifica, devono risultare per iscritto, pena l'inefficacia del termine stesso, a meno che il termine non sia superiore a dodici giorni, nel qual caso l'atto scritto non è necessario. Il contratto deve essere, quindi, stipulato in forma scritta e deve contenere l'indicazione delle ragioni sopra indicate; in loro mancanza, il contratto si considera a tempo indeterminato.
La giurisprudenza ha chiarito che la causale del ricorso al contratto a termine deve essere descritta in modo “puntuale e dettagliato”, evitando locuzioni generiche e/o tautologiche, dal momento che queste ultime impedirebbero al Giudice di operare il controllo sull’effettività della stessa causale e quindi sulla legittimità del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato. Le ragioni devono essere chiaramente specificate, esplicitate in modo preciso e sufficientemente dettagliato; non è sufficiente il mero richiamo a formule di legge, a ipotesi alternative o comunque indicazioni di carattere generico; deve essere possibile per il giudice verificare il nesso di causalità tra le ragioni addotte e la specifica assunzione a tempo determinato: è a carico del datore di lavoro l’onere di provare l’effettiva sussistenza delle ragioni giustificative addotte.
L’indicazione di un termine che permetta di stabilire se trattatasi di supplenza temporanea o di incarico annuale, consente al supplente di usufruire dei diritti spettanti a seconda del posto occupato. Invece è ormai prassi consolidata dell’amministrazione considerare gli incarichi fino all’avente diritto come supplenze brevi.
Gli eventuali neo immessi in ruolo stipuleranno, a questo punto, un contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2012 e decorrenza economica dal 1° settembre 2013. Se questo personale nell'a.s. 2012/13 non è destinatario di supplenza, godrà dunque solo degli effetti giuridici (importante a fini pensionistici) ma il suo effettivo servizio e la sua retribuzione avranno inizio nell'a.s. successivo. Nel caso in cui invece sia in servizio, potrà continuare l’incarico e, nel caso in cui riesca a completare il periodo previsto per l’anno di prova, potrà superarlo.
Il personale ATA già di ruolo che non può usufruire – a causa del contratto fino all’avente titolo – di quanto disposto dall’art. 59 del CCNL, comma 1, che recita: “Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede” potrebbe subire, all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie, una retrocessione nelle stesse a causa di un minor servizio dichiarabile.
Invitiamo, pertanto, tutti gli interessati ad inviare il modello di diffida predisposto dall’Anief per recuperare il servizio perso, considerato che le nomine all’avente titolo (nota Miur del 30 agosto 2012 prot. n. AOOODGPER 6340/bis) sono da imputare ad un ritardo dell’amministrazione nella procedura di definizione delle utilizzazioni del personale inidoneo e in esubero per quanto riguarda gli ITP delle classi C555 e C999.
Per ricevere il modello di diffida, è sufficiente inviare un’e-mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. indicando in oggetto la provincia di interesse e nel corpo della mail i propri dati anagrafici e i recapiti telefonici.
ANIEF chiede al Ministero di intervenire nel più breve tempo possibile per lo sblocco delle immissioni in ruolo su tutti i posti vacanti e di effettuare, quindi, nomine definitive su tutte le supplenze, annuali e non. Il protrarsi di tale situazione, a nostro avviso, causerà l’instaurarsi di contenzioso tra il personale danneggiato dai ritardi dell’amministrazione e l’amministrazione stessa.