"Soddisfazione": è il commento del Presidente nazionale Anief, Marcello Pacifico, per essere riusciti a sbloccare le posizioni economiche del personale ATA ormai ferme da tanti anni. Questo è il risultato del grosso impegno profuso dal giovane sindacato che si è impegnato nel risolvere l’annosa questione che sembrava a un punto di stallo. In questi giorni gli UST stanno pubblicando i decreti di attribuzione delle posizioni economiche spettanti al personale ATA.
Il Presidente Nazionale Anief - prof. Marcello Pacifico – sottolinea come ciò sia accaduto “dopo innumerevoli battaglie ai tavoli dell’Aran e del MIM per il ripristino delle posizioni economiche del Personale ATA nell’attuale CCNL 2019/21 e la richiesta di rispettare nonché di attuare le disposizioni della sequenza contrattuale (ex art. 62 CCNL /2007) sottoscritta il 25 luglio 2008, ed in particolare l’art. 50 del CCNL 2006-2009, considerato che lo scorrimento degli aventi diritto nelle relative graduatorie provinciali si erano fermate all’anno 2010”.
Anief in più occasioni ha richiesto sia all’ARAN che al MIM di verificare tramite il MEF lo stanziamento dei fondi nel riparto del piano regionale come era disposto nel decreto n. 863 del 05/08//2015 del MIM alla luce della legge sulla trasparenza 241/90. Pacifico ha fatto altresì presente che, il D.M. n. 663 ai sensi dell’art. 25, comma 2 lettera a del 01/09/2016, ripartisce per ambiti regionali in proporzione al numero dei soggetti da formare e nel medesimo articolo alla lettera b sono definiti criteri e modalità di gestione dei corsi formativi da realizzare.
Il sindacato è consapevole che le battaglie da fare sono ancora molteplici soprattutto per il personale ATA; non appena “notiamo che dopo lunghe ed estenuanti contradditori con l’amministrazione qualcosa di positivo inizia a muoversi per il ripristino dei diritti negati per i lavoratori della scuola ci sentiamo di dire grazie a quanti ci hanno dimostrato stima e fiducia. Il minimo è renderli partecipi che insieme ce la possiamo fare anche se la strada è sicuramente in salita”, ha concluso il sindacalista autonomo.
A tal proposito il presidente Anief ha illustrato al MIM un excursus storico legislativo in merito.
In data 3 dicembre 2009 è stato stipulato tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e le organizzazioni sindacali, il contratto collettivo nazionale integrativo relativo alla mobilità professionale e concernente le procedure selettive per i passaggi del personale ATA dall’area inferiore all’area immediatamente superiore; con decreto direttoriale n. 979 del 28 gennaio 2010, il direttore generale della Direzione per il personale scolastico del predetto Ministero indiceva la procedura di selezione per l'accesso alla mobilità professionale.
La selezione contemplava tre diverse fasi: alla prima conseguiva l'attribuzione provvisoria dei punteggi per l'anzianità di servizio, i titoli culturali ed i crediti formativi; alla seconda partecipavano solo i candidati che, a seguito della attribuzione dei punteggi per i titoli, occupavano le posizioni in graduatoria provvisoria sino al quadruplo dei posti messi a concorso; infine, l'ultima era costituita da un esame finale con attribuzione di punteggi in trentesimi.
Si premette che le posizioni economiche A.T.A. sono previste dall’articolo 50 del CCNL 2006/2009 e dalla Sequenza contrattuale 25 luglio 2008. Tali norme stabiliscono che il personale assunto a tempo indeterminato, appartenente alle aree A e B della tabella C allegata al CCNL, può avvalersi di una delle posizioni economiche (prima e seconda) per la valorizzazione professionale.
Il personale utilmente collocato in una graduatoria, formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, acquisisce la prima posizione economica dopo aver frequentato con esito favorevole un apposito corso di formazione. Il personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti, formata previo superamento di una prova selettiva, acquisisce la seconda posizione economica dopo aver frequentato con esito favorevole un apposito corso di formazione. L’aggiudicazione di nuove posizioni economiche avviene di anno in anno per surroga, al momento della cessazione dal servizio di un titolare.
L’Accordo Nazionale 12 marzo 2009 stabilisce che le procedure selettive di cui all’articolo 1 sono organizzate dagli Uffici scolastici regionali e dagli Uffici scolastici provinciali. Le attività in presenza dei percorsi formativi sono gestite, su base territoriale, dagli Uffici scolastici regionali mentre l’ambiente di apprendimento telematico, per la componente formativa a distanza, è organizzato dall’Amministrazione centrale. Il numero delle posizioni economiche, finalizzate alla valorizzazione professionale di cui al presente Accordo è determinato proporzionalmente alla consistenza dell’organico di diritto provinciale dei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico relativo all’anno scolastico 2007/2008. L’importo della posizione economica è pari ad € 1.800 annui, da corrispondere in tredici mensilità. La situazione purtroppo è molto disomogenea perché mentre in alcune regioni ci sono Regioni, ad esempio la Liguria (74.94 %) e la Sardegna con il 71.33%, dove le prime posizioni economiche per assistenti amministrativi non sono state assegnate, o per esaurimento delle graduatorie che non sono state aggiornate o, dove le graduatorie sono presenti, perché non è stata attivata la formazione prevista. Solo per la prima posizione economica si registra a livello nazionale la mancata assegnazione per il 60,31% degli assistenti amministrativi, e per la metà degli assistenti tecnici (48.69%) e dei collaboratori scolastici (48.39%). Non va meglio neanche per l’attribuzione della seconda posizione economica, che risulta attualmente scoperta per il 35,36% per gli assistenti amministrativi e per uno su tre degli assistenti tecnici (33.16%). Ma addirittura si registra una situazione ancora più penosa per coloro che hanno superato la selezione e sono in attesa del corso di formazione mai attivato o che hanno svolto con esito favorevole il corso di formazione. Situazione che genera un’irragionevole disparità di trattamento tra personale con identica professionalità e viola il principio dell’affidamento legittimo che “impone al soggetto pubblico, che voglia esercitare i suoi poteri nei confronti del soggetto privato, di tenere nel debito conto l’interesse alla conservazione di un vantaggio chiaro conseguito in buona fede dal privato grazie ad un previo puntuale atto della pubblica amministrazione, al quale sia seguito il decorso di un ragionevole lasso di tempo”(F. Caringella).Se ne deduce che, ogni qualvolta la P.A., dopo aver attribuito, con un dato provvedimento, un determinato bene a un privato, decida di ritirare detto provvedimento, incontrerà il limite dell’affidamento che il privato in buona fede ha consolidato in merito alla definitività e stabilità dell’attribuzione del bene stesso, in virtù di un ragionevole lasso di tempo trascorso. Dal momento che è previsto un beneficio economico spalmato su tredici mensilità, sussiste l’interesse dei richiedenti a completare il percorso formativo, tanto più che sono stati stanziati in bilancio per le prove selettive e i corsi fondi a favore degli Uffici Scolastici Regionali per la mobilità e la valorizzazione professionale del personale ATA e per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola.
Si ricorda inoltre che i residui delle spese in conto capitale, che comprendono le spese per investimenti diretti e indiretti, attuati questi mediante assegnazione di fondi ad altri soggetti, non pagati entro il terzo esercizio successivo a quello dell’assunzione dell’impegno di spesa, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.