Proseguono gli incontri relativi alle sequenze contrattuali. Nella giornata odierna è stata affrontata la discussione inerente ai contratti di ricerca e alla figura del tecnologo universitario.
Riguardo i contratti di ricerca l’Aran ha ribadito che la norma demanda alla contrattazione la sola definizione dell’importo economico e ha quindi confermato la posizione già espressa negli incontri precedenti. Ha inoltre proposto che il trattamento economico sia individuato facendo riferimento al trattamento iniziale previsto per i ricercatori universitari confermato a tempo definito, con l’eventuale possibilità di incrementare il valore nell’ambito di un range da definire.
Anief ha evidenziato tutte le criticità relative all’assenza di contenuti definiti a livello nazionale in particolare riguardo la previsione normativa che stabilisce la necessità di fornire “dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale”.
Se è vero che al momento la norma non consente di stabilire contrattualmente tali aspetti, risulta evidente che lasciare alle singole istituzioni la libertà di regolare il rapporto di lavoro per ogni singolo bando senza alcun riferimento a norme generali e trasversali alle sezioni del CCNL Istruzione e Ricerca, non potrà che generare la “giungla applicativa” che la stessa Aran ha detto di voler evitare.
In riferimento al trattamento economico abbiamo rilevato che la nuova figura, che per norma di legge deve svolgere il proprio lavoro in specifici progetti di ricerca, si troverebbe a svolgere, almeno negli EPR, le stesse attività a fianco dei colleghi ricercatori a t.d o t.i con trattamento economico ampiamente inferiore.
Riguardo i contratti di ricerca: è importante la disponibilità di Aran ad andare oltre il minimo importo previsto dalla legge 79 (27.000 euro lordo lavoratore come gli rtdA a tempo definito (l'importo del contratto di ricerca: quella la base più un range collegato all'indice del costo del lavoro, proposta Anief); è urgente questa figura per spendere al meglio i fondi Pnrr nel biennio 24/26 e per il fatto che non si potranno bandire ulteriori adr oltre il 1.8.24; l'importo minimo equivarrebbe ad una cifra di circa 35 euro lordi ora simile alle tabelle standard aggiornate per la rendicontazione dei progetti di ricerca; la norma tetto di spesa per i futuri contratti vale per fondi INTERNI e non vale per le CD, risorse esterne con cui finanziare in tutto o in parte i futuri contratti di ricerca senza limitazioni che per giunta non si applicano a risorse Pnrr e risorse Pnr 2021/2027.
Riguardo la figura del Tecnologo Universitario le sigle presenti sono state concordi nel ritenere che un inquadramento di questa nuova figura nella categoria EP sminuirebbe questa categoria senza aggiungere alcuna novità rispetto al passato, auspicando invece la creazione di un profilo identico a quello già presente nel contratto degli EPR.
L’’ANIEF, come previsto nell’art. 24 ter, comma 2, ha ribadito che la legge non prevede l'inquadramento nella categoria EP ma solo un trattamento economico non inferiore a quello degli EP.
Inoltre, verrebbe a crearsi una forte discriminazione rispetto agli EPR che ricordiamo sono nel nostro stesso comparto. Aran sembra, per ora, ferma nella sua posizione ma si è detta disponibile a sondare eventuali aperture del Ministero. Gli incontri proseguiranno il prossimo 17 aprile.