Il docente di scuola secondaria di II grado assunto a tempo indeterminato nell’a.s. 2017/2018, assistito e difeso dagli Avv.ti Irene Lo Bue, Walter Miceli Fabio Ganci e Giovanni Rinaldi, ottiene 3.564,96 euro per le ferie maturate e non godute da supplente tra gli a. s. 2013/2014 e 2016/2017
Riconosciuta la prescrizione decennale nel ricorso presentato nel 2020, con sentenza del 9 dicembre 2021.
“Il ricorrente chiede di accertare il proprio diritto all’indennità per ferie non godute nel periodo di precariato, quale differenziale tra i giorni maturati e i giorni fruiti d’ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni, e per l’effetto di condannare il Ministero dell'Istruzione al pagamento della relativa indennità […] Il ricorso è fondato per quanto di ragione […] Vanno quindi considerati i giorni di ferie maturate durante l’anno scolastico cui devono essere sottratti i giorni di sospensione dell’attività didattica durante l’anno scolastico e i giorni di ferie fruiti a domanda. I giorni di sospensione di cui bisogna tenere conto sono solo quelli indicati nei calendari scolastici e non può essere computato - in mancanza di specifica previsione sul punto- il periodo compreso tra la fine dell’attività didattica e la scadenza del contratto al 30 giugno”.
Adesione al ricorso aperte al seguente link
https://anief.org/ricorsi/precari/ricorso?id=848:ricorso-ferie-non-fruite&cid=48:ricorsi-precari