La Corte di Appello di Catanzaro, chiamata in causa da un docente precario con plurimi contratti di lavoro a termine, “dichiara il diritto dell’appellante alla progressione retributiva per l’anzianità di servizio maturata nei periodi di lavoro effettivamente prestati alle dipendenze del Miur con contratti a tempo determinato” e “condanna il Miur al pagamento in favore dell’appellante delle relative differenze maturate tra le retribuzioni percepite e quelle dovute in base alla posizione stipendiale prevista dal CCNL applicabile in base alla riconosciuta anzianità di servizio, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo”
La Corte Di Appello di Catanzaro, Sezione Lavoro, è arrivata alla conclusione che, “all’appellante vanno riconosciute le differenze retributive maturate per effetto dell’anzianità che ha conseguito nei singoli rapporti di lavoro a termine, secondo la progressione stipendiale che è prevista dai contratti collettivi nazionali di comparto per il personale di ruolo”. A tal proposito si rileva che, “in base al CCNL per il quadriennio 1998/2001, il dipendente matura un primo scatto di anzianità a partire dal terzo anno di servizio, conseguendo un livello retributivo superiore per poi ottenerne uno ulteriore al superamento della soglia di otto anni e via proseguendo alle cadenze stabilite dai contratti. Il CCNL 4.8.2011 ha rimodulato la sequenza delle posizioni stipendiali, accorpando nella prima fascia l’anzianità di servizio fino a otto anni”. Dunque, “gli importi dovuti dovranno essere maggiorati nei limiti del divieto di cumulo degli accessori previsto dall’art. 22, c. 36, della L. 23.12.1994, n. 724”.