Milleproroghe, passa emendamento 5.20 (Fdi) e analogo 5.21 (Lega) su nuovo corso-concorso per contenziosi pendenti all'ultima procedura per dirigente scolastico. Parere contrario del MEF su quello per la conferma dei ruoli del personale assunto con riserva, invece, a seguito di provvedimenti giurisdizionali (5.26). Per #Anief che aveva suggerito entrambi gli emendamenti durante l'audizione, si tratta ora di attuare per questo personale docente, nel prossimo Decreto PNRR, in maniera analoga gli stessi criteri utilizzati per i dirigenti scolastici, inserendo chi ha superato l'anno di prova, ancorché con riserva, nel percorso universitario concorsuale di accompagnamento al ruolo.
Attualmente si stima siano più di 500 i candidati che si siederanno per svolgere una prova scritta a risposta chiusa e/o una prova orale. I vincitori saranno assunti in coda alle attuali graduatorie vigenti che sono state riaperte a tutti gli idonei grazie a un emendamento chiesto e ottenuto da #UDIR.
Nel frattempo, le sedi di presidenza saranno sempre più assottigliate rispetto al recente dimensionamento approvato in legge di bilancio che prevede la riduzione di una sede di presidenza su sette entro i prossimi dieci anni, per via della denatalità e in attuazione del PNRR.
Il testo approvato in 1a e 5a Commissione del Senato
5.20 (testo corretto) (id. 5.21)
Bucalo, Iannone, Cosenza, Marcheschi, Melchiorre, Speranzon,
Russo, Pogliese, Sallemi, Ambrogio, Campione, De Priamo, Farolfi,
Guidi, Liris, Mancini, Matera, Rapani, Rastrelli, Salvitti, Spinelli,
Tubetti, Zedda, Lisei
All'articolo 5, dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
"11-bis. La graduatoria del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del
23 novembre 2017 è valida fino all'anno scolastico 2025/2026, salvo quanto previsto dal comma 11-quater. Al fine di coprire i posti vacanti di Dirigenti Scolastici, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione allo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale anche per prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;
b) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del predetto concorso.
11-ter. Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-bis, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso: per i soggetti di cui al comma 11-bis, lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa; per i soggetti di cui al comma 11-bis, lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10.
11-quater. I soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-bis sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del citato concorso e immessi in ruolo successivamente alle graduatorie concorsuali vigenti. Le immissioni in ruolo sono effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del decreto interministeriale 13 ottobre 2022, n. 194 e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-bis fino al suo esaurimento. L'eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria. Il contingente è ripartito annualmente su base regionale con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito contestualmente all'autorizzazione assunzionale. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria di cui al comma 11-bis. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva.
11-quinquies. All'attuazione della procedura di cui al comma 11-bis si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 11-bis determina il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere dell'attività di formazione e della procedura selettiva. Tale decreto prevede, altresì, che le somme di cui al secondo periodo siano versate all'entrata e riassegnate al pertinente capitolo di spesa prima dell'avvio del corso di formazione.
11-sexies. Alle immissioni in ruolo si provvede con le assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
8 febbraio 2023 Ufficio Stampa Anief