Il via via libera del Governo al disegno di legge sulle scuole di montagna da salvaguardare per evitarne l’estinzione prevede delle tutele anche per i docenti che vi insegnano: lo comunica il sindacato Anief, dopo un’analisi del testo approvato in questi giorni. In particolare, viene previsto il doppio punteggio per chi è inserire nelle graduatorie provinciali per le supplenze, come pure per la mobilità del personale di ruolo, più delle deroghe agli accorpamenti e tagli previsti dal nuovo dimensionamento scolastico e un credito di imposta riservato a chi prende casa in affitto oppure acquista immobili. È tutto previsto dal testo, intitolato ‘Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane’.
“Ai fini di una maggiore tutela dei lavoratori docenti e Ata in servizio nelle istituzioni scolastiche montane, il nostro sindacato chiede che venga prevista una specifica indennità di 1.000 euro annui da assegnare a tutto il personale, come già previsto per i docenti che prestano il loro servizio nelle scuole collocate nelle piccole isole”, spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief.
LA BOZZA DEL DDL
Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane:
ART. 7. (Scuole di montagna)
1. Sono definite scuole di montagna quelle dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado ubicate in uno dei comuni di cui all’articolo 2 e quelle con almeno un plesso situato in un comune di cui al citato articolo 2, le quali beneficiano delle misure di sostegno previste dalla presente legge limitatamente a tale plesso.
2. Al fine di assicurare il servizio scolastico nelle scuole di montagna, di cui al comma 1, per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi ed ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici si applicano, rispettivamente, l’articolo 19, comma 5-quater del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e l’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è previsto un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore dei docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbiano effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado, che presentino le condizioni di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche e un ulteriore punteggio aggiuntivo per i medesimi docenti che hanno prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei comuni classificati montani ai sensi dell’articolo 2. In sede di contrattazione collettiva nazionale è determinato un punteggio aggiuntivo ai fini delle procedure di mobilità a favore dei docenti che siano in possesso dei requisiti di cui al primo periodo.
4. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dal 2024 e fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi recanti il riordino dei crediti di imposta ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 9 agosto 2023, n. 111, al personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prende in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio in uno dei comuni di cui all’articolo 2, comma 2, o in un comune limitrofo, è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dal 2024 e fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi recanti il riordino dei crediti di imposta ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 9 agosto 2023, n. 111, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.
6. Il credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, è riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 18 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l’individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.
8. Dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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