Sono tante le proposte emendative al Decreto Milleproroghe – AS 1633 - suggerite dal giovane sindacato Anief, tra queste: proroga contratti PNRR al 30 giugno (5.28) e per tutta la durate del PNRR (5.25); conferma 200 sedi dimensionate (5.5); deroga vincoli mobilità neo-assunti (551-5.52); valutazione servizio con riserva durante anno di prova (5.55); assunzioni da GPS su posti sostegno e comuni - doppio canale (5.56); proroga periodo di servizio all’estero (5.50); riassunzione docenti licenziati immessi con riserva dai concorsi della secondaria (5.17 e 5.18); ammissione docenti ricorrenti concorso dirigenti Scolastici (5.3); mobilità intercompartimentale (5.66); proroga termini verifica estratto conto contributivo (18.68); riapertura graduatorie concorso straordinario bis per chi ha superato il minimo del bando (6.50).
IL TESTO DEGLI EMENDAMENTI
Proroga contratti PNRR 5.28. Sasso.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: 3-bis. All’articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024». 3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024- 2026, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- Proroga contratti PNRR al 2026 5.25. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell’Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. All’articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2026 ». *.
- Dimensionamento 5.5. Amato, Caso, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell’Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
Al comma 3, sostituire il capoverso comma « 83-ter », con il seguente: « 83-ter. In deroga ai termini previsti dall’articolo 19, comma 5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Le regioni possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell’articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del medesimo decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. A partire dall’anno scolastico 2024/2025, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-quater, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall’insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-quater. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. Per gli anni successivi si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 200 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».
- Proroga mobilità 5.51. Sasso, Miele, Latini, Loizzo -
5.52. Amorese, Mollicone, Cangiano.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. All’articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante la disciplina dell’anno di prova e delle immissioni in ruolo dei docenti, le parole: « per l’anno scolastico 2023/2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti: « Resta fermo quanto disposto dall’articolo 5, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. ». *
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. All’articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante la disciplina dell’anno di prova e delle immissioni in ruolo dei docenti, le parole: « per l’anno scolastico 2023/2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti: « Resta fermo quanto disposto dall’articolo 5, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. ». *
- Proroga valutazione servizio 5.55. Amato, Caso, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell’Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. All’articolo 1-quinquies, comma 1, lettera a), capoverso comma « 1-bis », del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, in legge 20 dicembre 2019, n. 159, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È in ogni caso prorogata la valutazione integrale del servizio giuridico del personale docente assunto con clausola rescissoria. ».
- Proroga assunzioni da GPS anche su posti comuni 5.56. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zanella
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 e seguenti dell’articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono prorogate fino all’anno scolastico 2030/ 2031 e sono estese ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune.
- Docenti licenziati 5.17. Latini5.18. Cangiano, Amorese, Mollicone.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: 3-bis. Al fine di porre termine al contenzioso relativo ai concorsi indetti con i decreti dei direttori generali n. 105 e n. 106 del 23 febbraio 2016, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale Concorsi, n. 16 del 26 febbraio 2016, nonché di garantire le conferme e le immissioni in ruolo dei docenti necessarie all’ordinato avvio dell’anno scolastico 2024/2025, i docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado che alla data di entrata in vigore della presente disposizione hanno superato il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato ai citati concorsi indetti con i decreti dei direttori generali n. 105 e n. 106 del 23 febbraio 2016, superando tutte le prove concorsuali dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati in ruolo, con decorrenza 1° settembre 2024, se conseguono, entro il termine di cui all’articolo 14, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023 e con oneri a carico dei partecipanti, 30 crediti formativi universitari (CFU) o accademici (CFA) del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi dell’articolo 2-ter, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. 3-ter. I soggetti di cui al comma 3-bis, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 sui posti vacanti e disponibili, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità e di immissione in ruolo nell’anno scolastico 2024/ 2025 se conseguono entro il termine di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023 e con oneri a carico dei partecipanti, 30 crediti formativi universitari (CFU) o accademici (CFA) del percorso universitario e accademico di for- mazione iniziale ai sensi dell’articolo 2-ter, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Resta fermo che il periodo intercorrente tra la revoca della nomina o la risoluzione del contratto di cui al primo periodo e il 1° settembre 2024 non è utile ai fini giuridici ed economici relativi al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera. *
- Proroga periodo di servizio all’Estero 5.50. Amato, Caso, Orrico, Francesco Silvestri,
Morfino, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell’Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 19, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il personale che ha svolto un periodo di servizio all’estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione e può essere destinato all’estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in tutta la carriera scolastica »;
b) all’articolo 21, comma 1, le parole: «almeno sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre anni »;
c) all’articolo 21, comma 2, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «tre»;
d) all’articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente:
« 8. Il personale già destinato all’estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, può permanervi fino a nove anni scolastici.».
- Concorso Dirigenti Scolastici 5.3. D’Attis, Pella.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. All’articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 11-sexies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « salvo quanto previsto al comma 11-duodecies »; b) dopo il comma 11-undecies è aggiunto il seguente: « 11-duodecies. I soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera b) che abbiano partecipato al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, superando la prova scritta e ottenendo alla prova orale un punteggio pari o superiore a 60/100 sono inseriti direttamente nella relativa graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove concorsuali ed immessi in ruolo con decorrenza 1° settembre 2024 sui posti vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2024/2025. ».
- Mobilità DSGA 5.66. Orfini, Manzi, Berruto, Zingaretti
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Per l’anno scolastico 2024/2025 sono consentiti trasferimenti per mobilità intercompartimentale al personale assunto nel profilo di Direttore dei servizi generali e amministrativi.
- Proroga termini estratto conto contributivo 18.68. Messina.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. All’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 10-bis, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »; b) al comma 10-ter, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
SIMILI
- Proroga contratti PNRR 5.23. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell’Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: 3-bis. All’articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « 15 aprile 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2026 ». Per le finalità di cui al precedente periodo il Fondo di cui all’articolo 21, comma 4-bis, del decretolegge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per l’anno 2024, di 143,8 milioni di euro per l’anno 2025 e di 86,28 milioni di euro per l’anno 2026. 3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 36 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- Dimensionamento 5.4. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell’Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto
Al comma 3, sostituire il capoverso comma 83-ter, con il seguente: « 83-ter. In deroga ai termini previsti dall’articolo 19, comma 5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/ 2027 le regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Le regioni, per i medesimi anni scolastici, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione, per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/ 2027, dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell’articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del citato decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 5 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. Per tutti gli anni scolastici 2024/2025, 2025/ 2026 e 2026/2027, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-quater, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall’insegnamento ai sensi del medesimo comma 83- quater. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 7,3 milioni di euro per il 2024, di 21,91 milioni di euro per l’anno 2025, di 21,53 milioni di euro per l’anno 2026 e di 14,2 milioni di euro per l’anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. ».
- Proroga contratti PNRR al 2026 5.22. Sottanelli, Carfagna, Bonetti.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: 3-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 326, le parole: « 15 aprile 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 aprile 2026 »; b) al comma 327, le parole: « di 50,33 milioni di euro per l’anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 di euro per l’anno 2026 ». 3-ter. All’articolo 20-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole: « 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per l’esercizio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 45 milioni di euro per l’esercizio 2026 ».
- Concorso straordinario bis 6.50. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zanella.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. Le graduatorie di cui all’articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021. Le medesime graduatorie, riferite alle procedure di cui al decreto direttoriale n. 498 del 21 aprile 2020 e al decreto direttoriale n. 499 del 21 aprile 2020, sono utilizzate fino a esaurimento prima di effettuare le assunzioni dai concorsi banditi successivamente.