La prossima settimana, a partire martedì 9 aprile, alla Camera è prevista un’importante decisione per il bene della scuola, in particolare per portare a fondo quest’anno gli impegni presi con l’Unione europea che ha finanziato il Pnrr e per raggiungere gli obiettivi prefissati dal Governo con l’Agenda Sud: in quinta Commissione saranno esaminati diversi emendamenti al decreto legge PNRR quater, tra cui quello, fondamentale, per la conferma in servizio, con proroga dei contratti fino al prossimo 30 giugno, di circa 6 mila ausiliari (collaboratori scolastici), il cui contratto risulta in scadenza al 15 aprile per PNRR.
“Si tratta – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – di uno dei pochi emendamenti suggeriti dal nostro sindacato ma cassati in larga parte nei giorni passati e che, faccio notare, sono stati presentati da deputati che figurano iscritti in tutto l'arco parlamentare. Come pure la richiesta della proroga dei contratti di più di 6mila unità del personale ausiliario PNRR e Agenda Sud al 30 giugno, visto che è stata chiesta espressamente dalla maggioranza (14.35 NM, 14.36 LEGA, 14.37 FDI, 14.38 FI) e dall'opposizione (14.41 e 14.42 AVS): un’istanza che trova tutti d’accordo, perché non basta finanziare i progetti se poi non vi sono le risorse umane per portarli avanti. Da martedì prossimo, a Montecitorio si potrà approvare anche la richiesta di restituzione della tassa di 30 euro versata nel 2020 da più di 50 mila partecipanti al bando del concorso abilitante cassato presentata dalla sola opposizione (14.3 e 14.4 PD-IDP)”.
“Per il testo dei due emendamenti – continua il presidente Anief - rimane il problema segnalato dalla nostra organizzazione sindacale di prorogare i contratti anche dei 1.500 assistenti amministrativi passati a gennaio soltanto su conferma e richiesta delle scuole attraverso i fondi PNRR; in molti casi questi lavoratori, dopo la supplenza svolta, sono rimasti a casa, malgrado la reale e ineludibile necessità di prorogare i contratti per tutta la durata del PNRR, quindi fino al 2026. A non essere soddisfatta è stata anche l’esigenza, anche questa impellente, di prevedere un canale di accesso ai corsi universitari per chi già doveva abilitarsi con il concorso cassato. Come pure, in generale, rimane il rammarico per non avere provveduto all’immissione in ruolo di nuovi docenti di sostegno e idonei di vari concorsi, di non avere cancellato i vincoli per la mobilità del personale di ruolo, l’assunzione di nuovi presidi e altro ancora”, conclude Pacifico.
GLI EMENDAMENTI SUGGERITI DAL SINDACATO
Il testo degli emendamenti suggeriti da Anief sulla PROROGA dei CONTRATTI del PERSONALE AUSILIARIO e ATA PNRR e AGENDA SUD fino al 30 giugno e/o per tutta la durata del PNRR presentati dai gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione:
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».
✅️14.13. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
✅️14.14. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti
Al comma 11, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata un'ulteriore spesa di 90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 45 milioni di euro per l'esercizio 2026. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
✅️14.29. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 11, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata un'ulteriore spesa di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per l'esercizio 2026. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
✅️14.30. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 11, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: sono versate con le seguenti: sono vincolate al rinnovo dei contratti del personale amministrativo assunto nell'ambito dell'organico aggiuntivo PNRR e versate.
✅️14.31. Borrelli, Grimaldi, Piccolotti.
Al comma 12, dopo le parole: legge 10 agosto 2023, n. 112, inserire le seguenti: le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026» ed.
Conseguentemente, dopo il comma 12 inserire il seguente:
12-bis. Il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per l'anno 2024, di 143,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 86,28 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 36 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
✅️14.32. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 12, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente periodo con le seguenti: le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I predetti contratti possono, altresì, essere attivati anche nell'anno scolastico 2024/2025 con scadenza contrattuale al 30 giugno 2025. Per l'anno scolastico 2024/2025, hanno priorità nella attribuzione degli incarichi di cui al presente comma coloro che hanno prestato servizio a tempo determinato, a qualsiasi titolo e in condizioni di rischio sanitario elevato, in qualità di collaboratore scolastico, negli anni scolastici 2020/2021 e/o 2021/2022 per almeno 6 mesi anche non continuativi.».
Conseguentemente, dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:
12-bis. Per le finalità di cui al comma 12, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 33,60 milioni di euro per l'anno 2024 e di 50,40 milioni di euro per l'anno 2025.
12-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis, pari ad euro 33,60 milioni per l'anno 2024 e ad euro 50,40 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito previsionale di base di parte corrente del programma «Fondi di riserva e speciali», missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
✅️14.33. Iacono.
Al comma 12, dopo le parole: legge 10 agosto 2023, n. 112, inserire le seguenti: le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» ed.
Conseguentemente, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
12-bis. Il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; rifinanziato di 36 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 36 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
✅️14.34. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. Al fine di garantire lo svolgimento di attività di supporto tecnico finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR, all'articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
✅️* 14.35. Cavo.
✅️* 14.36. Sasso, Latini, Loizzo, Miele.
✅️* 14.37. Amorese.
✅️* 14.38. Dalla Chiesa, Tassinari, Cannizzaro, D'Attis.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. Per le suddette finalità, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 per l'anno 2026.
✅️* 14.41. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
✅️* 14.42. Grimaldi, Piccolotti, Zanella.
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