Entra nel vivo alla Camera la discussione sul D.L. n° 71 del 31 maggio 2024 assegnato in sede referente alla VII Commissione Cultura.
I prossimi giorni saranno decisivi.
Con l’approvazione dell’articolo 14 del citato D.L. 71 il governo ha modificato l’articolo 21 del D.lgs 64/17 che regola la durata dei mandati del servizio all’estero.
La modifica introduce la “possibilità” per il personale che si trova al sesto anno in servizio nelle SEU e al quinto anno in servizio nelle SCI di optare per restare all’estero fino a nove anni consecutivi e rinunciare al secondo mandato di altri sei anni, previsto dallo stesso articolo 21 del D.lgs 64/17. Quindi chi opta per restare all’estero rinuncia al diritto di ripartire.
Durante l’audizione alla Camera dei Deputati, la Segretaria Nazionale di Anief Daniela Rosano, ha denunciato, unico sindacato a farlo, gli aspetti negativi e discriminatori delle modifiche introdotte dal governo, argomentando e illustrando gli emendamenti Anief che tendono ad eliminare le discriminazioni e a migliorare la norma nell’interesse del personale scolastico all’estero, del personale collocato nelle vigenti graduatorie e del personale che in questi giorni sta sostenendo i colloqui per inserirsi nelle nuove graduatorie.
“Con i nostri emendamenti ci occupiamo di tutte le categorie che l’articolo 14 ha penalizzato - afferma il Presidente del giovane sindacato Marcello Pacifico - e ci occupiamo anche del personale scolastico che ha svolto un periodo di servizio all’estero superiore a sei e fino a nove anni, prevedendo per loro la possibilità di essere ammessi a sostenere le future prove di selezione, cosa attualmente impedita dal D.lgs 64/17. Da quando, siamo diventati rappresentativi, con la nomina del responsabile estero - continua Pacifico - ci siamo occupati dei diritti del personale all’estero e del funzionamento del sistema, abbiamo trovato una situazione disastrosa e pratiche incancrenite che impediscono al personale scolastico di fruire dei diritti previsti dal CCNL SCUOLA.
“Quattro anni fa sono stato designato responsabile estero dell’Anief - afferma Salvatore Fina - da allora, conoscendo bene la realtà estera dall’interno in quanto ho lavorato all’estero per 10 anni, sto lavorando per il ripristino di regole chiare e punti di riferimento certi ai quali il personale scolastico possa fare riferimento per l’esercizio dei propri diritti. Questo intervento estemporaneo del Governo sulla durata del mandato non avviene per caso ma trova linfa e spunto dai decenni di mala gestione di questo settore, non contrastata come si deve.
La riforma introdotta con l’articolo 14 del D.L. 71, annunciata il 24 maggio 2024 dal Ministro Tajani come presente all’interno di un DPCM fantasma, cioè inesistente, lascia sul campo una serie di questioni aperte e di discriminazioni che vanno corrette durante l’iter di conversione in Parlamento, ecco perché Anief ha presentato i propri emendamenti articolati in modo tale da eliminare tutte le parti non “potabili e renderlo meno indigesto”
Non è con gli articoletti di legge calati in un momento cruciale per il buon funzionamento del sistema estero che si garantiscono pari diritti per tutti, ma con un confronto serio e norme contrattuali. Questa è indiscutibilmente una norma ad personam che se non modificata dal Parlamento produrrà caos e contenzioso.
Bisogna anche prendere atto che senza le modifiche proposte da Anief l’articolo 14 non raggiunge in maniera seria e concreta gli obiettivi dichiarati dal Ministro Tajani, cioè continuità e equiparazione della durata del mandato dei docenti in servizio nelle SEU alla durata del mandato dei docenti SEU degli altri Paesi europei, perché in realtà l’attuale articolo 14 configura una cosa senza precedenti, cioè una “sorta di mandato estero a la carte”, dove il raggiungimento degli obiettivi dichiarati dal Ministro è affidato alla scelta dei singoli docenti di scegliere di restare o non restare all’estero altri 3 anni. Dove i docenti non sceglieranno di optare per la proroga, non ci sarà né continuità didattica né equiparazione della durata del mandato ai colleghi europei.
Gli emendamenti proposti da Anief, fatti propri da importanti esponenti della maggioranza, hanno il pregio della concretezza e di occuparsi di tutti. Vergognose le piroette di un sindacato che aveva scritto di aver voluto questa norma salvo prenderne le distanze.
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Emendamenti Anief.
Art. 14 Disposizioni in materia di durata del servizio all'estero del personale della scuola
Comma 1 L’art. 19 comma 4 del d.lgs. 64 del 13 aprile 2017 è così modificato: “Le graduatorie del personale selezionato sono formate ogni nove anni e sono pubblicate sul sito istituzionale del MAECI. Per posti le cui graduatorie sono esaurite o mancanti, le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza novennale.”
Comma 2 . Art. 21 comma 1 del d.lgs. n. 64 del 13 aprile 2017 è così modificato:
“La permanenza all'estero non può essere superiore, nell'arco dell'intera carriera a un periodo complessivo di 12 anni scolastici, suddiviso in due periodi anche di diversa durata. I due periodi sono separati da almeno tre anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale”.
Comma 3. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, il comma 2, è così modificato:
«il personale che ha prestato servizio all'estero per non oltre sei anni scolastici, compresi quello in corso e quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero, può optare per permanere all'estero per il primo periodo di nove anni scolastici consecutivi, compreso quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. L'opzione di cui al comma 2-bis può essere esercitata esclusivamente dal personale che assicura una presenza all'estero fino allo scadere del novennio. Se il personale rientra in Italia prima del termine indicato al primo periodo, in applicazione dell'articolo 26, comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
L'opzione di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, introdotti dal presente decreto, può essere esercitata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto anche dal personale in corso di svolgimento del sesto anno di servizio nell'anno scolastico 2023/2024."
Comma 4 All'articolo 21 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 64, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:
1 bis: “Il personale che in tutta la sua carriera lavorativa ha svolto un periodo di servizio all’estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione previste dall’articolo 19 e può essere destinato all’estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in tutta la carriera scolastica.
Al comma 2 dell’articolo 21 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n°64 dopo la frase “Il personale di cui al presente capo può essere destinato all'estero se assicura una permanenza in servizio all'estero”, la parola “sei” è sostituita con al parola “tre”.
Comma 5 “E’ abrogato il comma 8 art. 37 decreto legislativo n. 64 del 13 aprile 2017 e in deroga all’art. 21 comma 1 del suddetto D.lgs 64.