Marcello Pacifico (Anief): “Le proposte del nostro giovane sindacato trovano interesse in Parlamento. Ora tocca al Governo esprimere parere favorevole a proposte che mirano a rispondere ad alcune delle emergenze del nostro sistema scolastico”
Presentati presso la quinta Commissione (Bilancio) della Camera una serie di emendamenti suggeriti dal sindacato autonomo Anief per il comparto Scuola: riguardano l’organico aggiuntivo, le assunzioni del personale Ata, la valorizzazione dei DSGA, gli idonei dei concorsi 2020 e gli idonei delle procedure 2023, l’organico di sostegno, la carta dei docenti da estendere anche ai supplenti fino al 30 giugno, il riscatto gratuito della laurea, gli aumenti stipendiali non più procrastinabili, gli assistenti all’autonomia da stabilizzare, il tempo mensa e prolungato, le deroghe al dimensionamento, i precari degli di enti ricerca, le problematiche del settore Afam. Adesso si attende il vaglio di ammissibilità e il voto dei deputati.
EMENDAMENTI ALLA LEGGE DI BILANCIO 2025
RISCATTO LAUREA
Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente: Art. 30-bis. (Disposizioni in materia di riscatto degli anni di studio universitario) 1. Dopo l’articolo 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è aggiunto il seguente: « Art. 20-bis. (Facoltà di riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari) 1. In via sperimentale, per gli anni 2025 e 2026 è prevista la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario, di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, recante “Attuazione della delega conferita dall’articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici”, se esercitata entro il giorno antecedente il compimento del trentaseiesimo anno di età, avviene a titolo gratuito, con i relativi oneri finanziari posti a carico dello Stato. 2. L’onere di riscatto è determinato facendo riferimento ad una retribuzione o reddito figurativa, corrispondente al reddito minimo annuo da prendere in considerazione per il calcolo del contributo invalidità, vecchiaia e superstiti dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commer- ciali. 3. Il periodo di studi universitari riscattato ai sensi del primo comma è valido sia per il diritto al trattamento previdenziale che per la misura dell’assegno ». 4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Conseguentemente, agli oneri derivanti dall’articolo 30-bis, valutati nel limite massimo di 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante quota parte delle risorse rinvenienti dalle seguenti modificazioni: dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente: « Art. 3-bis. (Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine di interesse). – 1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all’aumento dei tassi di interesse bancari, l’applicazione dell’imposta straordinaria sull’incremento del mar- gine di interesse di cui all’articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all’anno 2024». 2. Per le finalità di cui al comma 1, all’articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: « per l’anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023, 2024 e 2025 »; b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per gli anni 2024 e 2025, l’imposta straordinaria è determinata applicando un’aliquota pari al 40 per cento sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 »; c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo »; d) dopo il comma 4 è inserito il seguente: « 4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell’imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio o con esercizio non coincidente con l’anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio »; e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: « I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L’imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025 »; f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: « 5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all’imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025 »; g) il comma 7 è soppresso. b) all’articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 21 per cento ».
30.094. Baldino, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell’Olio, Donno, Torto, Tucci.
PROROGA CONTRATTI ORGANICO AGGIUNTIVO 2026
Dopo l’articolo 84, aggiungere il seguente: Art. 84-bis. (Disposizioni in merito di supplenze brevi) 1. A decorrere dall’anno scolastico 2025/ 2026, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito concernenti per le competenze fisse spettanti al personale supplente breve e saltuarie docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all’IRAP e agli oneri sociali confluiscono negli stanziamenti di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito relativi al personale scolastico a tempo determinato fino al 30 giugno.
84.011. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, sono riattivati fino al 31 dicembre 2026. Per le suddette finalità, il fondo di cui all’articolo 21, comma 4-bis, del decretolegge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 50,33 per l’anno 2027. Conseguentemente, in relazione agli oneri pari 93,47 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 50,33 per l’anno 2027, all’articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l’anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 con le seguenti: 26,53 milioni per l’anno 2025, 106,53 milioni per l’anno 2026, 149,67 milioni per l’anno 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.
84.30. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.
DEROGHE DIMENSIONAMENTO ISOLE E AREE SVANTAGGIATE
Dopo l’articolo 84, aggiungere il seguente: Art. 84-bis. (Eccezione insulare e dimensionamento scolastico) 1. Al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall’insularità, di cui all’articolo 119 comma 6 della Costituzione, per le zone montane insulari è abolito il vincolo del dimensionamento scolastico fino al completamento dell’anno scolastico 2034-2035.
84.01. Marino, Barbagallo, Iacono, Porta, Provenzano.
Dopo l’articolo 84, aggiungere il seguente: Art. 84-bis. (Disposizioni per l’assegnazione di dirigenti scolastici nelle aree svantaggiate e a bassa densità abitativa) 1. I dirigenti scolastici sono assegnati agli istituti scolastici autonomi con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le scuole situate nelle isole minori individuate ai sensi dell’allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei comuni montani o nelle aree geografiche con specificità linguistiche, a partire dall’anno scolastico 2024/2025. 2. Ai fini di cui al comma 1, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, destinato alla copertura dei costi di assegnazione dei dirigenti scolastici e alla gestione delle strutture scolastiche di cui al comma 1. 3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 40 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 121, comma 2, della presente legge.
84.02. Manes.
Dopo l’articolo 84, aggiungere il seguente: Art. 84-bis. (Disposizioni per l’assegnazione di dirigenti scolastici nelle aree svantaggiate e a bassa densità abitativa) 1. I dirigenti scolastici sono assegnati agli istituti scolastici autonomi con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le scuole situate nelle isole minori individuate ai sensi dell’allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei comuni montani o nelle aree geografiche con specificità linguistiche, a partire dall’anno scolastico 2024/2025. 2. Ai fini di cui al comma 1, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, destinato alla copertura dei costi di assegnazione dei dirigenti scolastici e alla gestione delle strutture scolastiche di cui al comma 1. Conseguentemente, all’articolo 121, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2025: – 40.000.000; 2026: – 40.000.000; 2027: – 40.000.000.
84.03. Piccolotti, Zaratti, Grimaldi.