Nuovo successo per l’ANIEF presso il Tribunale del Lavoro di Trani con una soddisfacente sentenza che riconosce il diritto di una docente al risarcimento del danno subito a causa dell’illecita reiterazione di contratti a termine stipulati con MIUR per circa 10 anni. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Michele Ursini ottengono piena ragione per una nostra iscritta e la condanna del MIUR al pagamento di un risarcimento che supera complessivamente i 30.000 Euro. Ancora possibile aderire ai ricorsi ANIEF.
La sentenza, puntuale nella ricostruzione della complessa normativa che regola il mondo scuola, riconosce che il sistema posto in essere dal MIUR nella reiterazione di contratti a termine su posti vacanti e disponibili, “favorisce l’adozione sistematica ed incondizionata di contratti a tempo determinato” e “si pone dunque in conflitto con l'ordinamento europeo, che, viceversa, riconosce alla stabilità dell’impiego il carattere di valore in sé, come elemento portante della tutela dei lavoratori”. Nel dare piena ragione alle tesi sostenute dai legali ANIEF, il Giudice del Lavoro non fa sconti a nessuno e riconosce con durezza che “non può dirsi che la raffica degli interventi del legislatore “scolastico” brillino per chiarezza e per coerenza, in quanto danno l’idea di qualcosa di “raffazzonato”, di disposizioni messe insieme alla meglio, in modo frettoloso e casuale, più per correggere errori e sviste del passato che non per dar vita ad un complessivo ed organico disegno normativo”.
Constatando, “per un verso, che il quadro normativo interno non sempre è stato rispettoso della normativa comunitaria e, per altro verso, che i contratti di lavoro a termine sottoscritti dalla ricorrente […] sono tutti illegittimi in quanto carenti delle “ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti”, e di quelle “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, richieste dall’art. 1 del D. Lgs. 368/2001”, il Tribunale di Trani applica, dunque, l’art. 32, co. 5, della L. 183/2010 e ricorda che tale normativa “impone a questo giudice di liquidare, a titolo risarcitorio, “un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto” […] - ne consegue che, nella specie, il risarcimento da riconoscere al lavoratore, perché possa ritenersi sufficientemente congruo non può essere inferiore a quello delle 12 mensilità (previsto, nel massimo, da detta disposizione di legge)”.
Nell’accogliere anche la domanda di riconoscimento delle progressioni stipendiali mai corrisposte alla docente precaria, il GdL condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca “a risarcire alla parte ricorrente il danno in misura pari al 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, maggiorata dagli accessori di legge ed a ricostruire agli effetti giuridici ed economici tutti, la carriera professionale dell' odierna parte ricorrente, con la corresponsione delle risultanti differenze retributive, in uno agli accessori di legge sulle somme dovute”. La soccombenza in giudizio, vale al MIUR anche la condanna al pagamento di € 1.250,00, oltre al rimborso del contributo unificato, all’IVA e al CAP.
L’ANIEF ricorda che è ancora possibile aderire ai ricorsi contro l’illecita reiterazione dei contratti a termine per ottenere gli scatti di anzianità e i dovuti aumenti stipendiali che il MIUR non riconosce ai docenti precari e la condanna del Ministero alla conversione del contratto di lavoro a tempo indeterminato o un giusto risarcimento del danno subito.
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