Su ricorsi patrocinati dallo studio legale dell’Anief, complessivamente, il Tribunale del lavoro di Torino, per illecita reiterazione di contratti a termine, ordina il risarcimento del danno subito dai lavoratori quantificandolo in 80 mensilità stipendiali, a cui aggiungere, per alcuni docenti, 8.000 Euro di scatti stipendiali e 16.000 Euro di condanna alle spese legali, più gli interessi maturati. Questa è la risposta del sindacato alla mancata stabilizzazione del personale precario. D’altronde, la stessa legge 107/2015 prevede un fondo per coprire le spese delle condanne in tribunale. Per aderire ai ricorsi, clicca qui.
Le sentenze ottenute dall'ANIEF consacrano proprio quel principio recentemente ribadito anche dalla Suprema Corte di Cassazione che evidenzia come sia doveroso, in caso di illegittima reiterazione di contratti a termine, corrispondere al lavoratore non solo un'indennità quale risarcimento del danno subito, e ascrivibile alla fattispecie del “danno derivante dalla perdita del lavoro dovuta ad un contratto a termine illegittimo”, cioè al “danno da mancato lavoro”, ma rimarca, anche, come risulti indispensabile “che tale periodo o tali periodi siano computati ai fini della anzianità di servizio e, quindi, della maturazione degli scatti di anzianità”, proprio in applicazione del principio di non discriminazione del precariato sancito dalla normativa comunitaria.
La mancata stabilizzazione del personale precario e le plurime e illegittime discriminazioni che il MIUR si ostina a porre in essere a discapito dei lavoratori a termine della scuola, sono state nuovamente sanzionate in tribunale grazie alla sapiente azione legale promossa dall'ANIEF. Il nostro sindacato ricorda che è ancora possibile aderire ai ricorsi per ottenere il giusto riconoscimento del proprio lavoro durante il periodo di precariato anche ai fini della retribuzione e per ribadire, ancora una volta, al Ministero dell'Istruzione che i lavoratori precari non sono e non possono essere considerati, “lavoratori di serie B”. Per aderire ai ricorsi, clicca qui.