L’Anief ottiene una nuova condanna a carico del Ministero dell’Istruzione per illegittima reiterazione ed abuso di contratti a termine su posti vacanti. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Denis Rosa ottengono ragione in tribunale in favore di un nostro iscritto e il riconoscimento della violazione, da parte della Pubblica Amministrazione, di norme imperative, dettate dall’Unione Europea, riguardanti il divieto di impiego di lavoratori a tempo determinato oltre il limite consentito e per sopperire a carenze di organico stabili e non transitorie. Riconosciuto, anche, il diritto del lavoratore precario a percepire gli scatti di anzianità nella medesima misura attribuita ai lavoratori a tempo indeterminato.
Il Giudice del Lavoro non ha dubbi sulla fondatezza delle ragioni addotte dai legali Anief a tutela dei diritti di un lavoratore precario della scuola da troppi anni sfruttato e utilizzato dal MIUR per coprire carenze di organico stabili e non transitorie. La sentenza, chiara e articolata nella sua interezza, rileva come “le ripetute assunzioni a termine sono divenute il sistema ordinario e stabile (e non invece temporaneo e occasionale) utilizzato nel comparto scuola per far fronte - ben oltre il limite dei 36 mesi - alle scoperture di organico (e cioè per avere a disposizione un numero di lavoratori, docenti e personale ata, sufficiente a garantire l'espletamento del servizio scolastico)”. Palesemente il Giudice ribadisce come “questa situazione non è compatibile con i principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria” e constata come risulta “quindi impossibile, alla luce della sentenza Mascolo, continuare ad affermare che il comparto scuola è impermeabile rispetto alla disciplina generale del lavoro a termine dettata, per il settore privato, dal d. lvo n. 368/01 e per quello pubblico dal d. lvo n. 165/01". Nel caso di specie, inoltre, la sentenza evidenzia che “il Ministero resistente ha fondato le proprie ragioni su un dato meramente formale senza nulla a ben vedere allegare e dimostrare in ordine alla sussistenza in concreto del carattere temporaneo che, come noto, rappresenta l'indefettibile presupposto legittimante l'apposizione del termine”.
Il Tribunale del Lavoro di Pordenone, dunque, conclude rilevando, in applicazione della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE e delle norme interne sulle sanzioni da applicare in caso di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato, che “il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di norme imperative" e condanna il Ministero resistente al pagamento in favore del ricorrente dell’indennità risarcitoria calcolata in misura pari a “dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto” cui aggiunge il riconoscimento, in favore del lavoratore precario, del diritto “alla medesima progressione stipendiale spettante al personale di ruolo in funzione degli scatti di anzianità maturati, ai fini dell’adeguamento previdenziale ed in ragione dei periodi di servizio prestati, incluso il riconoscimento, sotto il profilo giuridico, dei mesi di luglio e agosto di ciascun anno scolastico” e la relativa condanna della “convenuta Amministrazione a corrispondere all’odierno attore le differenze retributive tra quanto percepito e quanto l’interessato avrebbe avuto diritto a percepire, compresi gli emolumenti non corrisposti nei mesi di luglio e agosto di ciascun anno scolastico”.
Ancora una volta il sindacato Anief ha patrocinato un’azione legale vincente costringendo il MIUR a risarcire i danni in favore dei lavoratori precari della scuola da troppo tempo sfruttati e discriminati, anche a livello retributivo, nonostante la professionalità e le competenze acquisite nel corso di anni di lavoro alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione. L’Anief ricorda che è sempre possibile ricorrere per ottenere il riconoscimento dei propri diritti in caso di illecita reiterazione di contratti a termine oltre i 36 mesi di servizio con contratti al 30 giugno o al 31 agosto.
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