Davanti alle Commissioni Cultura e Istruzione riunite di Camera e Senato, il Ministro dell’Istruzione ha tentato di chiarire i dubbi d’interpretazione derivanti dal comma 131 della Legge 107/2015 che introduce il tetto dei tre anni di limite massimo di contratti a tempo determinato, spiegando che il computo utile alla formazione del periodo prende il via da quest’anno scolastico. Per il giovane sindacato non è importante sapere quando si bloccheranno i supplenti ma, piuttosto, l’intenzione da parte del Ministero di applicare una norma sbagliata, antidemocratica e incostituzionale che ha, di fatto, sovvertito la direttiva Ue 70/1999 CE e la sentenza delle Corte di Giustizia Europea del 2014. In Italia, quindi, i 36 mesi sono stati astutamente trasformati in un vincolo, anziché in un traguardo da raggiungere a cui dovrebbe fare automaticamente seguito, senza se e senza ma, l’immissione in ruolo.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): se questo traguardo viene negato, come è accaduto nei giorni scorsi con il rifiuto di alcuni dirigenti scolastici romagnoli di stipulare contratti annuali, ci troviamo davanti ad un abuso. Il docente a cui è stata negata la supplenza farebbe bene a rivolgersi a una sede territoriale Anief, attraverso cui avviare ricorso al giudice. Il diniego a sottoscrivere il contratto non ha, infatti, alcun fondamento giuridico: il nostro sindacato ne è così convinto al punto che, non appena assisteremo al rifiuto della stipula delle supplenze, saremo pronti di nuovo a sollevare il caso alla Corte di Lussemburgo.
“Non è importante sapere da quando verranno bloccati i supplenti della scuola per evitare che superino i 36 mesi di servizio: quello che conta è che si intende fare e che quindi ci troviamo dinanzi a una norma sbagliata, antidemocratica e incostituzionale. Il Ministero dell’Istruzione sta andando, quindi, verso un’altra ondata di ricorsi”. A dirlo è Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, commentando le precisazioni fornite dal Ministro dell’Istruzione Stefania Giannini, nel corso dell’incontro con le Commissioni Cultura e Istruzione riunite di Camera e Senato: rispondendo alle richieste di chiarimento sui dubbi di interpretazione derivanti dal comma 131 della Legge 107/2015 che introduce il tetto dei 36 mesi come limite massimo di contratti a tempo determinato, il Ministro ha detto che il computo del periodo di supplenze utile alla formazione del periodo prende il via da quest’anno scolastico.
Anief-Cisal non ritiene di alcuna utilità le rassicurazioni di circostanza del Ministro: “rimaniamo dell’avviso – spiega Pacifico – che la Legge 107 ha introdotto una norma sbagliata poiché nega, anziché applicare, la sentenza Mascolo emessa nel novembre 2014 dalla Corte di Giustizia Europea. Se il legislatore intendeva adottare il limite dei tre anni anni di supplenze anche non continuative perché, allora, non ha previsto l’assorbimento nei ruoli dello Stato di tutti coloro che hanno sforato quella soglia? Quindi, sovvertendo la direttiva Ue 70/1999 CE e la sentenza delle Corte europea, in Italia i 36 mesi sono stati astutamente trasformati in un vincolo, anziché un traguardo da raggiungere, a cui fa seguito, automaticamente, l’immissione in ruolo”.
“Ma se questo traguardo viene negato, come è accaduto nei giorni scorsi con il rifiuto di alcuni dirigenti scolastici romagnoli di stipulare contratti annuali, è ovvio che si tratta di un abuso: il docente a cui è stata negata la supplenza farebbe bene a rivolgersi a una sede territoriale Anief e avviare ricorso al giudice a cui si dirà che la motivazione del diniego a sottoscrivere il contratto non ha alcun fondamento giuridico. Pertanto, appena assisteremo al rifiuto della stipula delle supplenze, il nostro sindacato è pronto di nuovo a sollevare il caso alla Corte di Lussemburgo”.
Anief ricorda che è sempre possibile aderire ai ricorsi per ottenere ragione contro l’illegittima reiterazione di contratti a termine oltre i 36 mesi di servizio e la corresponsione degli scatti di anzianità ai precari.Anche i docenti già immessi in ruolo possono ricorrere per ottenere gli scatti di anzianità non percepiti nel corso del precariato e la con immediatezza la ricostruzione di carriera integrale comprendente anche l’intero servizio pre-ruolo.
Il comma 131 dell’art. 1 della L. 107/15
A decorrere dal 1 settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.
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