I giudici del Lavoro di Ivrea, Torino e Vercelli ravvisano “tutti i presupposti per l’applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all’art. 4 dell’Accordo Quadro attuato con Direttiva 1999/70/CE”, ribadendo come il Ministero dell’Istruzione non abbia mai fornito alcuna “ragionevole giustificazione” circa la disparità di trattamento economico posta in essere a discapito degli insegnanti a tempo determinato. Richiamando la giurisprudenza comunitaria, i tribunali piemontesi hanno, di fatto, reputato “illegittime le norme del CCNL del comparto scuola che attribuiscono il diritto alla progressione nelle posizioni stipendiali unicamente al personale assunto con contratto a tempo indeterminato e che riconoscono l’anzianità pregressa ai lavoratori precari immessi in ruolo soltanto con decorrenza dalla data di immissione in ruolo”.
Marcello Pacifico (presidente Anief): sfruttare e sminuire la professionalità dei lavoratori precari della scuola è illegittimo: chi amministra la scuola non ha alcuna intenzione di cambiare le regole e occorre, pertanto, rivolgersi alla giustizia del lavoro. Non si contano più gli esiti favorevoli da parte dei giudici: lo scorso agosto presso la Corte di Appello di Genova e i 17 precari indennizzati dal tribunale di Roma a inizio estate. La mancata concessione degli scatti di anzianità non è più ammissibile: un docente che non vuole darla vinta al Ministero dell’Istruzione ha, però, finalmente l’opportunità di avere giustizia; lo stesso vale per tutti i docenti assunti a tempo indeterminato con più di quattro anni di servizio pre-ruolo che si sono visti riconoscere, con la ricostruzione di carriera, solo una parte delle supplenze svolte.
I docenti precari hanno pieno diritto a percepire la stessa progressione economica dei colleghi già di ruolo: lo hanno ribadito i giudici del Lavoro di Ivrea, Torino e Vercelli ravvisando, si legge nella sentenza emessa, “tutti i presupposti per l’applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all’art. 4 dell’Accordo Quadro attuato con Direttiva 1999/70/CE” e ribadendo come il Ministero dell’Istruzione non abbia sino ad oggi fornito “nessuna ragionevole giustificazione” riguardo la disparità di trattamento economico posta in essere a discapito degli insegnanti a tempo determinato.
I giudici hanno concordato, pertanto, attraverso quattro distinte sentenze per altrettanti docenti precari, sulle ragioni a difesa dei supplenti della scuola, sostenute da Anief e i legali Fabio Ganci, Walter Miceli e Giovanni Rinaldi: richiamando la giurisprudenza comunitaria, i tribunali piemontesi hanno, di fatto, reputato “illegittime le norme del CCNL del comparto scuola che attribuiscono il diritto alla progressione nelle posizioni stipendiali unicamente al personale assunto con contratto a tempo indeterminato e che riconoscono l’anzianità pregressa ai lavoratori precari immessi in ruolo soltanto con decorrenza dalla data di immissione in ruolo”. Per questi motivi, il Ministero dell’Istruzione dovrà, ora, corrispondere ai ricorrenti le progressioni stipendiali mai riconosciute per un totale comprensivo di interessi e spese di giudizio, di oltre 35.000 euro.
“Queste sentenze – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – non fanno altro che rafforzare quanto sosteniamo da diversi anni e ribadito nel 2014 dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea: sfruttare e sminuire la professionalità dei lavoratori precari della scuola è illegittimo. Chi amministra la scuola non ha alcuna intenzione di cambiare le regole e occorre, pertanto, rivolgersi alla giustizia del lavoro. Non si contano più gli esiti favorevoli da parte dei giudici: lo scorso agosto presso la Corte di Appello di Genova, dello scorso agosto, e i 17 precari indennizzati dal tribunale di Roma ad inizio estate”.
“Pochi giorni prima, anche una docente emiliana, precaria da 14 anni, era stata risarcita, con ben 35mila euro per via della condotta illecita del Miur e una cifra leggermente minore era stata corrisposta il mese prima a un precario storico di Genova. Ci fermiamo qui, ma ce ne sarebbero tante altre: quel che conta è che la mancata concessione degli scatti di anzianità non è più ammissibile. Un docente che non vuole darla vinta al Ministero dell’Istruzione ha, però, finalmente l’opportunità di avere giustizia; lo stesso vale per tutti i docenti assunti a tempo indeterminato, con più di quattro anni di servizio pre-ruolo, che – conclude Pacifico – si sono visti riconoscere, con la ricostruzione di carriera, solo una parte delle supplenze svolte”.
A questo proposito, a favore dei docenti danneggiati, va ricordato il parere della terza sezione della Corte UE che, nel 2015, ha risposto a una dipendente del Consiglio di Stato spagnolo, in merito al rifiuto di quest’ultimo di concederle maggiorazioni corrispondenti a scatti triennali di anzianità. Sempre grazie all’applicazione della direttiva 1999/70 e le successive clausole, tese a “migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione; creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”, i giudici UE hanno concluso che i “periodi di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato”: la scuola ha, quindi, tutti i requisiti per rientrare in questa casistica.
Anief ricorda che è sempre possibile aderire ai ricorsi per ottenere ragione contro l’illegittima reiterazione di contratti a termine oltre i 36 mesi di servizio e la corresponsione degli scatti di anzianità ai precari.
Anche i docenti già immessi in ruolo possono ricorrere per ottenere gliscatti di anzianità mai percepiti durante il precariatoe per ottenere la ricostruzione integrale e immediata della carriera computando per intero il servizio pre-ruolo.
Per approfondimenti:
LA SENTENZA DELLA CORTE UE (Terza Sezione) del 9 luglio 2015
La sentenza di Lussemburgo va allargata a tutto il pubblico impiego
Precariato, ancora confusione sui posti liberi: il Miur ostacola il regolare censimento
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