Il DG per il personale scolastico - Uff.III ha diramato (17 giugno) una nota con cui conferma i chiarimenti (con effetti restrittivi) di cui a una nota del 17 giugno 2009.
In sostanza, la nota Prot. n. AOODGPER 9038 Roma, 17 giugno 2009, con oggetto: “Proroghe di contratti di personale docente supplente temporaneo a carico del bilancio delle scuole”, stabilisce che il mantenimento in servizio del supplente temporaneo per gli scrutini e le valutazioni finali, riguarda esclusivamente i supplenti che si trovino in servizio in sostituzione di docenti che rientrino dopo il 30 aprile, in applicazione delle specifiche ipotesi stabilite al riguardo dall'art.37 del vigente C.C.N.L. del comparto scuola. Per il restante personale docente supplente temporaneo che - al di fuori delle ipotesi di cui al sopraccitato art.37 - si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione, bensì uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all'ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale.