Precariato

Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti: domande entro il 31 marzo 2012

COSA E’

La disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti è una prestazione economica a domanda, erogata  in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano avuto uno o più periodi di disoccupazione nell’arco dell’anno.

 

A CHI SPETTA

L’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti spetta ai lavoratori che non hanno diritto alla disoccupazione ordinaria, ma che possono far valere uno o più periodi di lavoro subordinato per almeno 78 giorni nell'anno solare, oltre ad un contributo utile versato prima del biennio precedente la domanda.

Nel computo delle 78 giornate sono incluse le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, ecc.; sono invece escluse le assenze imputabili al lavoratore a titolo personale (scioperi, congedi non retribuiti, ecc.).

 

COSA SPETTA

Una indennità giornaliera per un numero di giornate generalmente pari a quelle di effettivo lavoro svolto nell’anno solare precedente a quello in cui si fa la domanda, fino ad un massimo di 180, comprese quelle eventualmente indennizzate con requisiti normali. La somma delle giornate retribuite e quelle di assunzione non può superare le 360.

Per il periodo indennizzato spettano anche gli assegni al nucleo familiare.

 

I REQUISITI

L’indennità  spetta ai lavoratori che possono far valere uno o più periodi di lavoro subordinato per almeno 78 giorni nell'anno solare, oltre ad un contributo utile versato prima del biennio precedente la domanda .

 

QUANDO SPETTA

L’indennità spetta quando il lavoratore abbia avuto, nell’arco dell’anno solare, periodi di disoccupazione non indennizzati.

 

QUANTO SPETTA

L’ indennità sarà pari al 35% della retribuzione di riferimento per i primi 120 giorni ed al 40% per i successivi fino a un massimo di 180. 

La retribuzione di riferimento si ottiene dividendo l’importo complessivo delle retribuzioni percepite nell’anno di riferimento per il numero delle giornate effettivamente lavorate. Sulla prestazione compete l'assegno al nucleo familiare.

 

LA DOMANDA

La domanda di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti deve essere presentata dal 01 gennaio al 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati i periodi di disoccupazione per i quali si intende richiedere la prestazione.

Può essere inoltrata :
 

· Mediante consegna dell’apposito  modello cartaceo presso una sede INPS.

· Contact Center integrato – n. 803164; 

· Patronati/Intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

In alternativa può essere inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Da gennaio 2012 sarà possibile presentare  la domanda in via telematica.

 

IL PAGAMENTO

L’indennità può essere riscossa:

· con bonifico su conto corrente bancario o postale;

· allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio dello scrivente.

 

Hai bisogno di un consiglio o di consulenza specializzata?

Contatta la Segreteria nazionale Anief o la sede territoriale più vicina

 

 

Documenti utili:

Scarica il modulo di domanda INPS DS21