Precariato

Precariato: la verità sulle immissioni in ruolo del personale della scuola

Il Governo ha previsto un piano triennale di immissioni in ruolo per giustificare l’introduzione di una deroga all’abuso dei contratti a termine vietato dalla normativa comunitaria e chiudere la procedura d’infrazione. Il contratto del 4 agosto 2011 firmato da alcuni sindacati rappresentativi ha soltanto discriminato i neo-assunti con la cancellazione del primo gradone stipendiale.
E’ bello leggere le pagine critiche della stampa e soprattutto è bello leggere i comunicati dei sindacati che hanno rivendicato subito il merito delle immissioni alla luce di un accordo che, tra gli ammessi alla contrattazione, non è stato firmato dalla sola CGIL/FLC, unica O. S. insieme all’Anief ad aver promosso su larga scala una campagna giudiziaria nazionale presso le corti del lavoro per il rispetto della direttiva comunitaria 1999/70/CE.
Fortunatamente, i mezzi informatici rendono accessibile la comunicazione, e così al di là delle bandiere che ognuno vorrebbe piantare, basta spulciare gli atti dell’ufficio legislativo della Camera dei Deputati, che recentemente, in sede di conversione della “Riforma Fornero” e in particolare dell’esame delle norme sui contratti a termine, ricorda come nella scuola permanga la liceità a derogare la normativa comunitaria in virtù di ragioni organizzative esplicitate dal Governo nella norma introdotta dal decreto legge n. 70/2011 e compensata dalla volontà di assorbire progressivamente il precariato grazie a un nuovo piano triennale di immissioni in ruolo. Sempre l’ufficio legislativo ricorda che queste norme introdotte per rispondere e poter chiedere alla Commissione Ue l’archiviazione di una precisa procedura d’infrazione non sono, comunque, servite allo scopo, tanto che si attende la pubblicazione di una nuova procedura d’infrazione.
E’ evidente, pertanto, che il legislatore è intervenuto nell’estate scorsa per arginare i migliaia di ricorsi presentati dall’Anief e dalla CGIL/FLC; prova ne è, infine, la recente sentenza della Corte di Cassazione che cita proprio la nuova norma introdotta dal legislatore per giustificare la perdurante violazione di una direttiva comunitaria da parte dell’amministrazione. L’accordo sindacale del 4 agosto 2011, siglato dopo la conversione del decreto legge, in un momento, peraltro, in cui proprio il contratto era bloccato, ha avuto il solo demerito di discriminare i vecchi 67.000 e i nuovi 21.000 neo-assunti che dovranno continuare la strada del ricorso al giudice del lavoro per aver riconosciuto il diritto alla stessa progressione di carriera riconosciuta agli altri colleghi.
Per non parlare del fatto che, ancora, tra i sindacati soltanto l’Anief ha promosso a livello seriale un ricorso per ottenere il riconoscimento per intero ai fini giuridici ed economici tutto il servizio pre-ruolo (senza distinzioni in terzi o quarti) in ragione della parità di trattamento sancita sempre dalla UE nel 1999 tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, sempre sbandierata a parole ma mai, purtroppo, recepita nel CCNL scaduto firmato nel 2007 dalle OO. SS. rappresentative. La disparità, d’altronde, si perpetua anche nelle domande di mobilità e di utilizzazione dove il servizio pre-ruolo continua a essere valutato la metà di quella di ruolo, come se più scadente e svilente.
Su tutte queste questioni aperte (gradoni, ricostruzione di carriera, mobilità) nel prossimo anno si conosceranno le prime decisioni dei giudici del lavoro. Mentre per la stabilizzazione dei tanti DOCENTI e ATA ancora precari dopo 36 mesi di servizio, rimane aperta la strada della denuncia alla Commissione UE e del ricorso al giudice del lavoro per il riconoscimento di un diritto esteso agli altri 240.000 lavoratori europei.
 

Tabella di immissioni in ruolo


La diversa posizione della stampa specialistica
http://www.tuttoscuola.com/cgi-local/disp.cgi?ID=28961
http://www.orizzontescuola.it/node/25278
Articolo Anief 13 luglio 2011
http://www.anief.org/content_pages.php?pag=1654&sid=