Precariato

Precari: i dirigenti possono pagare le ferie non fruite

Il sindacato avverte i dirigenti che è cessato l’obbligo della non monetizzazione previsto dalla Spending review e che è stata approvata la deroga richiesta dall’Anief. Ma le ferie adesso possono essere fruite durante la sospensione delle lezioni. La nuova norma entrerà in vigore solo dopo la pubblicazione in gazzetta della nuova legge di stabilità approvata dal Parlamento (ex cc. 42-43, art. 1).

Con l’approvazione della Legge di Stabilità, i dirigenti scolastici hanno un’indicazione chiara dal Parlamento: i giorni di ferie, se non possono essere fruiti, devono essere pagati dall’amministrazione. Il dirigente può applicare la nuova normativa a tutti i precari della scuola, indipendentemente dalla natura del contratto (supplente breve o a tempo determinato fino al 30 giugno), vista la direttiva 1999/70/CE. La Legge di Stabilità approvata nelle ultime ore, ultimo atto del Governo Monti, contiene, infatti, l’attesa esclusione del personale precario – docente e Ata – che opera nella scuola dall’obbligo imposto ai dipendenti pubblici con il D.L. 95 del 6 luglio 2012 (spending review), di fruire di tutti i giorni di ferie maturati, al fine di evitare all’amministrazione di indennizzare lo stesso personale al termine della supplenza. Il disegno di legge n. 5534-bis-B approvato nelle ultime ore dalla Camera, concernente il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, non lascia adito a dubbi. Nell’approvazione della modifica apportata all’art. 1, ex comma 43, del Testo A, aggiunge all´articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il seguente periodo: “il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie’”.

Da un punto di vista pratico, però, introduce per tutto il personale docente l’obbligo di dover prendere le ferie, in deroga al c. 2 art. 19 del CCNL Scuola, nei periodi di sospensione delle lezioni, norma che certamente aprirà un nuovo contenzioso nella scuola.

“Per tutto il personale precario della scuola – commenta Marcello Pacifico, presidente Anief - si tornerà, comunque, a poter monetizzare le ferie non godute, come avveniva prima del 6 luglio scorso. Il nostro sindacato chiede molta attenzione e buon senso a tutti quei dirigenti scolastici che nelle ultime settimane hanno applicato la vecchia norma scrupolosamente nei confronti dei lavoratori assunti per brevi periodi o fino al termine della lezioni oppure fino al 30 giugno 2013, con inviti o ordini di servizio ad usufruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni o addirittura nei giorni liberi.

In attesa delle circolari applicative che il Miur emanerà nei prossimi giorni, Anief invita il personale della scuola che ha ricevuto inviti o ordini di servizio da parte dei dirigenti scolastici a rivolgersi al sindacato, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure contattando la segreteria nazionale o il referente territoriale per ricevere istruzioni appropriate a seguito dell’approvazione della nuova norma.

Il testo approvato, articolo 1:

Ex c. 42 (54). Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Ex c. 43 (55). All’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.

La lettera inviata ai dirigenti il 31 ottobre