Precariato

Ferie coatte ai precari durante la sospensione delle attività didattiche: tutti i motivi per cui quella norma va impugnata e disapplicata

Anche ai docenti di ruolo imposta una norma illegittima: il limite dei 6 giorni di ferie fruibili durante l'anno scolastico è un artificio contrattuale che non ha motivo di esistere.

A pochi giorni dal termine dell'anno scolastico, Anief ribadisce la ferma volontà nel tutelare i tanti precari della scuola che hanno stipulato un contratto per brevi periodi o fino al 30 giugno 2013: è vero, infatti, che per motivi di spending review il Governo Monti ha approvato, con l'art. 54 della Legge n. 228 del 24 dicembre scorso, una novità che fa decadere quanto disposto dal CCNL sulle ferie dei precari agli artt. 13 e 19, ma sempre e comunque solo partire dal primo settembre 1 settembre 2013.

Per tutti coloro che sono in servizio con un contratto di lavoro a tempo determinato deve continuare quindi a trovare applicazione la normativa vigente, che prevede il pagamento sostitutivo delle ferie non fruite. Ancora di più perché da una ricerca giuridica approfondita, realizzata da esperti Anief, risulta che la Legge n. 228/12 è in contrasto con la Direttiva Comunitaria n. 2033/88, attraverso la quale negli ultimi anni tutti i Paesi aderenti hanno provveduto a formulare leggi che rispettassero il diritto dei lavoratori a usufruire delle ferie esclusivamente nei periodi di "incapacità lavorativa, di distensione e di ricreazione". Risultano pertanto inappropriati tutti gli ordini di servizio prodotti dai dirigenti scolastici, attraverso cui hanno determinato l'imposizione delle ferie a tutti i supplenti temporanei o in servizio fino al 30 giugno.

Lo stesso gruppo di esperti ha inoltre ravvisato un "vizio" contrattuale che penalizza da anni centinaia di migliaia di docenti di ruolo: si tratta dell'art. 13, comma 9, del Ccnl in vigore, nella parte in cui vincola i docenti a poter fruire di non oltre sei giorni di ferie l'anno nei periodi di attività didattica. In presenza di motivazioni particolari, infatti, tale limite non ha alcun motivo di esistere.

In entrambi i casi, le ferie coatte imposte ai precari e quelle negate al personale di ruolo, siamo in presenza di una negazione di una direttiva comunitaria di cui si deve necessariamente tenere conto. Anief, alla luce di queste ulteriori conferme, ha deciso di rompere ogni indugio e di rivolgersi ai tribunali per smontare punto su punto la pratica tutta italiana che nega ai lavoratori della scuola un diritto alla monetizzazione o alla fruizione delle ferie personali.

Nell'immediato, Anief è pronta in particolare ad impugnare tutti gli ordini di servizio che alcuni poco lungimiranti dirigenti scolastici hanno prodotto a ridosso delle sospensioni delle attività didattiche dell'anno in corso (ponti, Natale, Pasqua). Lo stesso trattamento verrà riservato per quei provvedimenti d'ufficio che, a quanto ci indicano le nostre sedi, molti dirigenti sarebbero in procinto di realizzare in vista del termine delle lezioni (ma non di certo delle tante attività funzionali all'insegnamento).

Anief annuncia, infine, che nei prossimi giorni intende avviare le procedure legali per far restituire ai precari della scuola, dalle commissioni tributarie, le aliquote del 23% di tassazione applicate sulle ferie non fruite e retribuite negli ultimi 10 anni: a tal proposito va ricordato che la Corte di Cassazione ha stabilito che non sono da considerare periodi lavorativi d inquadrare nella "voce" retribuzione, ma in quella risarcimento. È ciò sia in base alle norme di legge in vigore, sia soprattutto in riferimento a quanto contenuto nell'art. 36 della Costituzione.

Per avere supporto sindacale in caso di provvedimenti di collocamento in ferie d’ufficio, o per avere informazioni sia se si è precari o di ruolo, è sufficiente inviare una e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..