Nelle ultime ore è stata nuovamente inviata a Usr, Atp e dirigenti scolastici la nota con cui il Mef ha comunicato alla Ragioneria territoriale dello Stato che per quantificare le ferie da pagare al supplente occorre detrarre i giorni di sospensione delle lezioni. Anief ribadisce che siamo di fronte ad una posizione palesemente in contrasto con le indicazioni comunitarie e con la giurisprudenza nazionale. Ricorrere al giudice del lavoro è ancora possibile.
Tra i supplenti annuali della scuola sta creando non poco disorientamento la posizione di incomprensibile intransigenza assunta dal Ministero dell’Istruzione a proposito dei pagamento delle ferie non godute da parte del personale che nell'a.s. 2012/13 ha stipulato un contratto di supplenza fino al termine delle lezioni o al 30 giugno 2013. Nelle ultime ore, infatti, il Miur ha inviato di nuovo la nota Mef del 4 settembre 2013 a tutti gli Uffici scolastici regionali, gli Ambiti Territoriali Provinciali e Dirigenti Scolastici: nella nota si comunicava alla Ragioneria territoriale dello Stato, dopo il quesito espresso proprio da quest’ultima, che per quantificare le ferie da pagare al supplente occorre detrarre i giorni di sospensione delle lezioni.
Il Miur ha di fatto ribadito ai suoi uffici periferici e dirigenti responsabili degli oltre 8mila istituti scolastici che prima di monetizzare le ferie dei supplenti occorre scorporare i giorni di lavoro effettivamente svolti a scuola da tutti i periodi di vacatio didattica: dalle vacanze di Natale a quelle di Pasqua, ma anche le sospensioni delle lezioni per l'organizzazione di attività non prettamente scolastico-formative. Come l’attivazione dei seggi elettorali o lo svolgimento di pubblici concorsi.
Anief, a sua volta, ribadisce che questa scelta del Ministero dell’Economia, derivante da un’interpretazione assolutamente parziale dell'art. 54 della Legge n. 228/12, è in palese contrasto con la Direttiva Comunitaria n. 2033/88. Oltre che con la giurisprudenza nazionale. Secondo la quale, al fine dalla quantificazione corretta dei giorni di ferie da assegnare a ogni lavoratore non di ruolo, va necessariamente computato l’intero periodo lavorativo svolto. Fermo restando che in tutti quei casi in cui i giorni di ferie non sono stati fruiti, vanno necessariamente quantificati e pagati (formula della modalità sostitutiva). È evidente, dunque, che i giorni di sospensione delle lezioni incidono sulla quantità delle ferie da monetizzare ai supplenti temporanei in servizio nell’anno scolastico 2012/13.
“La posizione del Ministero dell’Economia, ora ‘raccolta’ dal Miur, – commenta Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir - non solo risulta quindi in palese contrasto con il dispositivo previsto in Europa, ma anche con le varie decisioni assunte dal giudice nazionale su casi simili: in passato, ad esempio, è stato stabilito che non si può ridurre il monte ore delle ferie dei lavoratori della scuola sottraendo dal computo il numero di giorni che il dipendente ha passato nello stato di malattia”.
Ancora una volta l’amministrazione scolastica viola un articolo della Costituzione, nella fattispecie il 36, per fare “cassa” ai danni dei suoi dipendenti. Anief non permetterà che questo accada: conferma, pertanto, l’impugnazione al giudice del lavoro dei mancati pagamenti delle ferie non fruite ‘in toto’. Per aderire al ricorso si può inviare una e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
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