È possibile conoscere i nominativi del personale che ha ricevuto compensi accessori?
Sono oggetto di informazione i nominativi del personale che ha avuto accesso ai compensi accessori ma - ai fini della tutela della privacy - non possono essere pubblicati e divulgati. Rimane il fatto che in tal modo la rappresentanza sindacale può verificare che il contratto sia stato pienamente applicato e può operare nelle successive contrattazioni in maniera equilibratrice fra i diversi settori di attività e di lavoro.
In sede di contrattazione integrativa d’Istituto è possibile richiedere l’inserimento di una norma sui tempi e sui contenuti dell’informazione sindacale precisando che, relativamente ai compensi al personale, essa deve essere analitica e nominativa. In caso di mancato rispetto del contratto d’istituto sarà possibile richiedere la tutela del giudice. Il sindacato o il singolo lavoratore, per tutelare un proprio diritto, possono richiedere l’attivazione della procedura di accesso agli atti in base alla legge 241/90, che prevede l’obbligo per l’amministrazione di rispondere entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
In cosa consiste il diritto alla disconnessione?
Secondo l’art. 22 comma 5 il diritto alla disconnessione, che è materia di contrattazione integrativa, elimina l’invasività del datore di lavoro e l’obbligo implicito per il lavoratore di rimanere sempre connesso; in tal modo attraverso la contrattazione si stabiliranno tempi e modi opportuni attraverso i quali l’amministrazione potrà dare informazioni ai lavoratori in merito agli impegni lavorativi, nel rispetto della dignità e del benessere dei lavoratori.
Quali sono i diritti dell’RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)?
Secondo l’art. 22 somma 4 del D. Lgs. 81/2008, l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro è materia di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica. L’RLS è una figura obbligatoria eletta o designata tra i membri delle RSU o tra i lavoratori della scuola; ha una funzione di controllo dell’attuazione della normativa sulla sicurezza all’interno degli istituti scolastici e l’obbligo di segnalare al DS eventuali rischi non dichiarati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). L’incarico non è retribuito, visto che si tratta di una funzione sindacale.
I diritti dell’RLS sono:
- L’accesso in tutte le sedi dell’istituto;
- L’accesso ai documenti in materia di sicurezza e a quelli sulla valutazione dei rischi, sullo stato degli infortuni all’interno della scuola e ogni documento riguardante igiene e sicurezza;
- Partecipazione a riunioni (almeno una all’anno) del servizio di prevenzione e protezione;
- Consultazione sulla designazione del personale addetto al servizio di prevenzione e protezione (RSPP, Responsabile al Servizio di Prevenzione e Protezione, addetto al servizio antincendio, evacuazione, primo soccorso, medico competente);
- Consultazione in merito all’organizzazione dell’attività di formazione in materia di salute e sicurezza (art. 37 del D. Lgs. 81/2008);
- Consultazione preventiva riguardo la valutazione dei rischi e le attività di prevenzione programmate;
- Formazione adeguata in orario di servizio (32 ore con aggiornamento annuali di 8 ore);
- L’incarico viene svolto nel tempo necessario, quantificato in 40 ore annuali di permessi retribuiti.
Quali sono le mansioni dell’RSPP (Responsabile al Servizio di Prevenzione e Protezione)?
L’RSPP, designato dal DS, ha specifiche capacità e requisiti professionali per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i lavoratori.
Si può nominare RLSS anche personale interno, purché possieda specifici requisiti di legge e la formazione specifica; la prestazione si configura come contratto di collaborazione stipulato nel rispetto dei criteri e dei limiti deliberati in Consiglio d’Istituto. Nella sezione “amministrazione trasparente” del sito web della scuola deve essere pubblicato l’incarico di RSPP conferito a personale interno o esterno alla scuola.
Chi sono le altre figure del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)?
Fanno parte del servizio di prevenzione e protezione anche gli addetti alla prevenzione incendi e al pronto soccorso, gli addetti all’evacuazione e alla chiamata dei soccorsi esterni, che sono nominati dal DS tra il personale interno e non possono rifiutare l’incarico, se non per comprovata impossibilità a svolgere le mansioni in esso comprese. Naturalmente hanno diritto a ricevere alla formazione specifica prevista dal D. Lgs. 81/2008 e dall’accordo Stato-Regioni vigente. In sede di contrattazione d’Istituto è possibile individuare compensi forfettari a carico del FIS, nel riconoscimento delle responsabilità annesse all’incarico.
Chi sono i destinatari e quali sono i tempi della formazione in materia di sicurezza?
Secondo gli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008, il DS deve assicurare a tutti i lavoratori presenti nell’istituto e agli studenti (limitatamente alle situazioni in cui sono impegnati in esercitazioni di laboratorio e in alternanza scuola-lavoro) una formazione adeguata in materia di salute e di sicurezza, che si quantifica in 4 + 8 ore, con aggiornamento quinquennale di 6 ore.
RLS: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
DVR: Documento di Valutazione dei Rischi;
RSPP: Responsabile al Servizio di Prevenzione e Protezione;
SPP: Servizio di Prevenzione e Protezione;