Si è tenuto il 24 giugno presso la sala riunioni dell’USR Sardegna l’incontro tra la delegazione dell’ANIEF e il Direttore dell’USR dott. Enrico Tocco.
Alla delegazione presieduta dal coordinatore regionale dell’ANIEF Gianmauro Nonnis hanno partecipato il vice-coordinatore Antonello D’Amico e i proff. Giuseppe Argiolas, Cesare Rombi e Veronica Porcu.
All’ordine del giorno:
- le informative sugli organici per l’AS 2010-2011;
- le modalità di assegnazione dell’area del sostegno agli studenti in condizioni di handicap nell’istruzione secondaria;
- gli effetti delle sentenze del TAR sulle graduatorie di coda e le interpretazioni non omogenee sul territorio regionale da parte degli ex UU.SS.PP..
Terminate le operazioni di presentazione si sono intavolati gli argomenti, il dott. Tocco si è reso prontamente disponibile a fornire tutte le informazioni sugli organici non appena ricevuti via FAX gli account mail ufficiali del sindacato, operazione che verrà effettuata quanto prima.
Sulle modalità di assegnazione del sostegno agli studenti della scuola secondaria il dott. Tocco ricorda la discrezionalità con la quale possono procedere gli organi collegiali e consultivi delle singole scuole ai sensi del DPR n. 275/99, gli interventi dei proff. D’Amico, Argiolas, Rombi e Porcu ricordano invece che in base alla legge n. 15/2009 e D.L.vo n. 150/2009 (decreto Brunetta) è compito primo dell’USR vigilare sull’operato delle scuole, assicurando la massima trasparenza sull’attività delle amministrazioni scolastiche e - di conseguenza - l’efficienza, l’efficacia, ed in genere il buon andamento.
La nostra delegazione ha altresì ricordato l’art. 4 comma 6 della legge n.15/2009 in quanto individua la trasparenza quale «livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a norma dell’art. 117 Cost.» con riferimento alla Carta Costituzionale riguardo ai principi di imparzialità e pluralismo.
Le assegnazioni degli incarichi sul sostegno,(aree disciplinari) sembrano non rispettare il principio di trasparenza. Infatti non appare lecito assegnare a tutti gli studenti portatori di handicap di un certo istituto a docenti specializzati afferenti ad un’unica area disciplinare (es. scientifica), ma che, diversamente, le assegnazioni per area devono essere individuate in base a criteri previsti dall’art.3 comma 4 del Decreto Ministeriale n. 170/1995: “La ripartizione dei posti di sostegno è disposta in base ai profili dinamico-funzionali ed ai piani educativi individualizzati, definiti dai competenti organi collegiali, nonché in relazione ai tipi di scuola cui i singoli studenti hanno chiesto di essere iscritti ed alle materie di insegnamento dei docenti specializzati disponibili nell'ambito della provincia, tenendo conto, peraltro, dell'opportunità di evitare l'attribuzione di compiti di sostegno a più docenti, per il medesimo studente portatore di handicap e di garantire la continuità dei rapporti educativi già instaurati.” Tutto ciò al fine di non pregiudicare la crescita didattica ed educativa dello studente.
Si rimarca come in un istituto tecnico industriale appaia, infatti, più congruo assegnare il sostegno all’area tecnica piuttosto che all’area umanistica, viste le ore di compresenza con il docente di sostegno nei laboratori di misure elettriche.
Il Direttore, audita anche la funzionaria della sezione competente per il sostegno, si riserva di effettuare tutti i controlli in materia nei limiti delle competenze dell’ufficio.
Sugli effetti delle sentenze del TAR (ratificate dal rigetto dell’appello in Consiglio di Stato presentato dal ministero) che impongono, tramite gli uffici territoriali competenti del Ministero, l’inserimento a pettine nelle graduatorie ad esaurimento dei ricorrenti vincitori, il prof. Gianmauro Nonnis ricorda come la legge 167/09 detta “salvaprecari” (che all’art 1 comma 4-ter prevede l’inserimento a pettine solo in seguito all’aggiornamento previsto per il biennio 2011-2013) sia stata impugnata di fronte alla Corte delle Leggi per sospetti vizi di legittimità costituzionale e che, agli effetti sulle stesse graduatorie, gli inserimenti con riserva appaiono legittimi fino al pronunciamento della Consulta. Alla luce di queste considerazioni, è quindi da stigmatizzare l’operato, ad esempio, dell’USP di Nuoro - che con nota prot. AOOUSPNU n. 212/U ha invece ha provveduto a riportare in coda i ricorrenti dopo averli inseriti a pettine con riserva – come del tutto difforme rispetto a quanto statuito dal giudice amministrativo. Inoltre, è stato sottolineato come tutti gli altri UU.SS.PP. della regione abbiano addirittura ignorato del tutto la vicenda dei ricorsi contro le code.
Anche a questo riguardo il dottor Tocco si è riservato di verificare l’operato degli UU.SS.PP. nei limiti delle competenze dell’Ufficio.
La delegazione lascia gli uffici dell’USR e saluta il dott. Cocco e i funzionari ancora presenti alle 12:30 , dopo un’ora e trenta minuti di consultazione.