Partiamo dalla normativa. Da una parte, l’Attività professionale dichiarata dagli aspiranti docenti per le GPS 2024-2026 in base alla Tabella “BA Punteggio per i titoli artistici e professionali specificamente valutabili per le graduatorie relative alle classi di concorso A-55, A-56, A-59 e A-63, nel limite massimo di punti 66. I titoli non sono valutati nelle GPS e nelle graduatorie di istituito sul sostegno e comunque nelle procedure di attribuzione delle supplenze relative” è relativa a quella non dichiarata in precedenza. Dall’altra, l’Attività professionale già dichiarata dagli aspiranti docenti, e riconosciuta nel 2020 e nel 2022 dai “Decreti di convalida”, non può essere sottoposta a rivalutazione da parte delle Scuole Polo e/o da Commissioni nominate per la valutazione dei titoli relativi alle GPS del biennio 2024/2026.
Un altro spettro si è materializzato in contrasto con l’Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 (BA.21) che, all’Allegato A Titoli valutabili, prevede l’attribuzione di 5 punti per “[…] Attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre sinfoniche di Fondazioni Lirico Sinfoniche o Orchestre riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967 n. 800, o in analoghe istituzioni estere, per ciascuna stagione e sino a un massimo di punti 30”. Ad alcuni iscritti ANIEF è stato comunicato che, per ottenere i 5 punti, non sarebbe sufficiente aver prestato la propria attività professionale a qualche Opera musicale: ciò non costituirebbe una “Stagione”. In assenza di nuove prescrizioni ministeriali in proposito, risulta destituito di fondamento giuridico qualsiasi tentativo di considerare una “Stagione” Lirico-Sinfonico-Concertistico-Coreutica valida o meno per l’attribuzione dei “punti 5”, in base al numero delle “Prime” e/o delle “Repliche” alle quali l’aspirante ha prestato la sua Attività professionale. Come ben sanno i Professori d’Orchestra, il numero delle “Prime” e/o delle “Repliche” di una determinata Opera, inserita in una “Stagione Lirica” alla quale l’aspirante docente presti la sua attività professionale, dipende anche dall’organico strumentale e vocale previsto per quell’Opera. Il punto dirimente è rappresentato dal riconoscimento dei Professori d’Orchestra assunti in pianta stabile dagli Enti Lirici, che non vengono retribuiti in base al numero delle “Prime” e/o delle “Repliche” alle quali prestano la loro “Attività professionale”. Anche un Professore d’Orchestra “Sostituto”, che “salva” un’Opera permettendo di rappresentarla, porta un valore “Qualitativo” e non “Quantitativo” degno di riconoscimento. In altre parole, non si misura la “Quantità” di lavoro dell’aspirante docente all’interno di una “Stagione Lirica”, in base al numero delle Opere alle quali presta la sua “Attività professionale” ma la “Qualità” del suo lavoro per le Opere che lo richiedono. In difetto, si appaleserebbe una fattispecie di discriminazione a danno dei Professori d’Orchestra non in pianta stabile. Ancora una volta, verrebbero discriminati i precari!
In conclusione, si invitano le/i Docenti di Strumento Musicale a segnalare all’ANIEF
- richieste di documentazione con mail non protocollate e non rispettose del “Diritto alla disconnessione” (articolo 14 c. 6 del CCNL Scuola);
- richieste di documenti relativi ad Attività professionali già riconosciute con “Decreti di convalida” del 2020 e/o del 2022;
- mancata attribuzione dei 5 punti previsti dall’O.M. 88 del 16 maggio 2024, Allegato A Titoli valutabili “BA 21” per le Attività professionali dichiarate, relative a ciascuna “Stagione” Lirico-Sinfonico-Concertistico-Coreutico, a prescindere dal numero delle “Prime” e/o delle “Repliche”.
Prof. Antonio Deiara
Responsabile regionale ANIEF Sardegna
per il settore musicale
333.1299548 – Dal lunedì al venerdì, ore 18-20
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