Viste le continue richieste pervenute all’Ufficio relazioni pubbliche della Segreteria nazionale Anief, oggi faremo chiarezza sul nuovo vincolo triennale introdotto all’interno delle operazioni di mobilità
Il passato
In origine, la L. 106/2011 aveva introdotto un vincolo quinquennale sulla provincia di immissione in ruolo. Grazie ad un emendamento Anief, attraverso la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, i trasferimenti dei docenti potevano avvenire dopo tre anni dall’assunzione.
Dopo le deroghe e gli errori grossolani della mobilità straordinaria di cui al comma 108 della L. 107/15 si torna nuovamente ad ingabbiare i docenti, compresi i cosiddetti docenti “immobilizzati”, assunti tramite algoritmo impazzito nel 2016 a centinaia di chilometri da casa e penalizzati da una cervellotica stesura di fasi di assunzioni che li ha costretti ad accettare sedi lontane pur in presenza di posti vacanti molto più vicini.
Il presente
Il nuovo CCNL 16/18 all’art. 22 comma 4 lett. A1) introduce il vincolo triennale sulla scuola di titolarità. Il Contratto Collettivo Integrativo concernente la mobilità, di livello inferiore, recepisce tale disposizione all’art. 2. Vediamo di che si tratta.
Viene sgretolato un altro pezzo di Buona Scuola e infatti viene eliminata, per tutti i docenti, la titolarità di ambito: i docenti saranno titolari solo su scuola o provincia ai sensi dell’art. 6 comma 8 del CCNI 19/22. Dopo questo passaggio preliminare per l’anno scolastico 2019/20 tutti i docenti a tempo indeterminato potranno presentare domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra/ruolo.
Il futuro
Analizziamo i casi in cui il vincolo non viene applicato:
- I docenti che chiedono e ottengono la titolarità di scuola attraverso preferenza sintetica (provincia, comune o distretto) nella seconda e la terza fase possono ripresentare la domanda anche negli anni successivi, senza nessun blocco.
- I docenti beneficiari delle precedenze art. 13se hanno ottenuto una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza.
- I docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
Dall’anno scolastico 2020/22 il vincolo viene applicato se nell’anno precedente si è ottenuta:
- Una scuola attraverso il codice puntuale di istituzione scolastica (indipendentemente dalla fase della mobilità a cui si partecipa).
- Una scuola del comune di titolarità anche attraverso l’espressione del codice sintetico (Fase I).
- Trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nel comune di titolarità (Fase II).
- Passaggio ruolo/cattedra nel comune di titolarità (Fase III) attraverso codice sintetico di distretto sub comunale o comune.
Ricordiamo che l’intenzione della maggioranza di Governo è di introdurre il vincolo quinquennale non solo per i neoassunti della secondaria, tramite concorso, ma per tutti i docenti. Su questo argomento è chiara la posizione di Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “la continuità didattica non si ottiene in questo modo, peraltro andando a ledere il diritto del lavoratore di ricongiungersi agli affetti, con disposizioni normative lesive di più diritti dei lavoratori. E siccome il diritto al lavoro non può negare quello alla famiglia, visto che è una prerogativa che riguarda perfino i militari, annunciamo sin d’ora che porteremo in tribunale ogni norma che impedisca la libera circolazione dei docenti assunti a tempo indeterminato”.