Sempre più frequentemente giungono richieste di informazione al nostro Ufficio relazioni col pubblico, concernenti i riposi ed i congedi spettanti ai docenti che hanno figli di età compresa fra gli 0 e i 12 anni. Analizziamo la questione, dando indicazioni su riposo per allattamento spettante sia alla madre che al padre
La normativa di rifermento è il D.lgs 151/01 negli artt. 39 – 41. Nello specifico l’art. 39 stabilisce che “1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. 2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda. 3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa”.
All’art. 40 è normato il diritto del padre al riposo stabilendo che “1. I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; d) in caso di morte o di grave infermità della madre”.
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
Per quanto concerne il computo dell’anzianità di servizio e la maturazione dei giorni di ferie, secondo quanto stabilito dalla circolare della Funzione Pubblica n. 14/2000, i permessi per allattamento non riducono le ferie e vengono conteggiati ai fini dell’anzianità di servizio. Essi sono retribuiti per intero e sono utili ai fini dell’anzianità di servizio, delle ferie e della tredicesima mensilità.
Il permesso è subordinato al solo orario giornaliero di lavoro contrattualmente stabilito e non settimanale: quindi se la giornata di lavoro è pari o superiore a 6 ore il riposo sarà di 2 ore (anche cumulabili), se invece la giornata di lavoro è inferiore a 6 ore il riposo è di un’ora. C’è da precisare però che se il docente, pur prestando in media servizio per meno di 6 ore al giorno, in alcuni giorni svolge servizio per 6 ore o più (es. consigli di classe, collegio docenti o altra attività inerente alle attività funzionali all’insegnamento), per tale giorno avrà diritto a 2 ore di riposo.
Rimane comunque chiaro che deve essere sempre salvaguardato il diritto allo studio degli allievi e pertanto il dirigente scolastico dovrà concordare con il docente che richiede il permesso la soluzione migliore per evitare la “frantumazione delle cattedre”, secondo quanto previsto dalla Circolare ministeriale prot. 2210/1980.