Le ferie sono un diritto sancito costituzionalmente dall’art. 36 dove si legge che “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. Detto questo, occorre specificare che esistono delle differenze fra i docenti a tempo indeterminato ed i docenti a tempo determinato
LE FERIE DEI DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO
La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi l’anno per i docenti che hanno maturato più di tre anni di servizio, per quelli invece che hanno maturato meno di tre anni le ferie spettanti si riducono a 30 giorni annui. Il periodo di fruizione delle ferie è durante la sospensione delle attività didattiche e pertanto nei mesi di luglio ed agosto, fatto salvo il periodo di impegno per gli esami di stato.
Ai sensi dell’art. 1 comma 10 del CCNL 16/19 viene sancita l’ultrattività del contratto precedente, ergo l’istituto è regolato dal CCNL 2006/09 (art. 13 e 15), prevede per i docenti 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari. Per gli stessi motivi i docenti possono fruire di 6 giorni di ferie durante i periodi di attività didattica; i 6 giorni di ferie a disposizione durante le attività didattiche saranno fruiti come “permessi personali o familiari”. Il docente con contratto a tempo indeterminato avrà in totale 9 giorni (3+6), naturalmente se documentati anche con autocertificazione.
Le eventuali ferie non godute per esigenze di servizio o per cause personali devono essere utilizzate entro il mese di aprile dell’anno scolastico successivo. La richiesta di ferie da parte del personale docente va presentata al dirigente scolastico.
LE FERIE DEI DOCENTI A TEMPO DETERMINATO
I supplenti hanno diritto alle ferie in proporzione al servizio prestato. Anche per i docenti a tempo determinato il computo delle ferie segue quello dei docenti a tempo indeterminato e cioè: 32 giorni lavorativi l’anno per i docenti che hanno maturato più di tre anni di servizio, per quelli invece che hanno maturato meno di tre anni le ferie spettanti si riducono a 30 giorni annui.
Per i docenti che prestano servizio su una supplenza annuale su posto vacante e disponibile (31 agosto) la disciplina delle ferie è la medesima dei docenti con contratto a tempo indeterminato. Per quanto riguarda, invece, i docenti che prestano servizio su una supplenza breve o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) vige una disciplina particolare. In questo caso le ferie sono proporzionali al servizio espletato e sono 2,5 giorno per mese.
Durante gli anni della spending review si è intervenuto frequentemente per razionalizzare le risorse e, per l’appunto, la legge di stabilità 2013 cambia il quadro normativo e quindi anche se il lavoratore durante le vacanze comandate, come Natale e Pasqua, non chiede di fruire delle ferie, tali giorni verranno comunque tolti al cumulo annuale spettante.
Per qualsiasi informazione sulle tantissime contingenze relative al funzionamento delle istituzioni scolastiche in materie di ferie potete scrivere all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o chiamare allo 091 70 98 355.